Litisconsorzio necessario dei soci e nullità del giudizio per difetto di contraddittorio (Cass. civ. Sez. V n. 15876 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie tributarie relative ad accertamenti che, per il meccanismo della trasparenza, coinvolgono la società di persone e i suoi soci, sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra, con la conseguenza che il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Il difetto originario del contraddittorio determina la cassazione delle sentenze di merito e la remissione degli atti al giudice di primo grado per la celebrazione del giudizio nei confronti dei legittimi contraddittori.
Il Fatto
Una società in nome collettivo era destinataria di un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate, in riferimento a una annualità, determinava induttivamente maggiori ricavi non dichiarati e un maggior volume d’affari ai fini IVA, liquidando di conseguenza maggiori IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. La ricostruzione presuntiva si basava su indagini finanziarie svolte non solo sul conto della società, ma anche su quelli dei soci e di altre società amministrate da uno di essi.
La CTP di Roma accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l’atto. L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR del Lazio. La società ricorreva per cassazione con due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso. La questione approda in Cassazione, dove emerge d’ufficio il tema della integrità del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio la questione della verifica dell’integrità del contraddittorio, già nei gradi di merito, con riferimento a tutti i soci. La narrativa del ricorso individua infatti tre soci, e la società ricorrente agisce in persona di uno di essi.
Sul piano generale vale il principio per cui, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP oggetto di ripresa nell’avviso, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Si tratta del punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata nel principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 14815 del 04/06/2008, secondo cui l’unitarietà dell’accertamento e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso tributario avverso un solo avviso di rettifica riguardi inscindibilmente società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali.
La Corte richiama poi l’insegnamento per cui l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina di per sé il simultaneus processus nei confronti dei soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti fondati su elementi in parte comuni, il profilo concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle situazioni (Sez. V n. 11240 del 20/05/2011; Sez. V n. 12236 del 19/05/2010).
Quanto all’IRAP, la Corte ne ribadisce l’assimilabilità all’ILOR, avendone carattere reale, non deducibilità dalle imposte sui redditi e proporzionalità. Essendo l’IRAP imputata per trasparenza ai soci ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 917/1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci nel giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società (Sez. Un. n. 13452 del 29/05/2017).
Alla luce di ciò, la Corte dichiara d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per difetto originario del contraddittorio nei confronti dei soci, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rimette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma per la celebrazione del giudizio nel rispetto del contraddittorio. Quanto alle spese, il rilievo d’ufficio solo nel presente grado giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di merito; la contribuente, cui è imputabile la proposizione del ricorso, è condannata a rifondere all’Agenzia le spese del presente grado.
Nota della Redazione
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