Litisconsorzio necessario dei soci per trasparenza e nullità del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 15877 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, di IRAP e di IVA, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e la conseguente automatica imputazione dei redditi ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Ne deriva un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. La medesima regola opera quando l’Amministrazione abbia contestualmente accertato, con unico atto, una maggiore IVA e una maggiore imposta assimilabile all’ILOR, qual è l’IRAP, ove il profilo concernente l’imponibile IVA non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti specifici.

Il Fatto

Una società di persone era attinta da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, in relazione a una annualità d’imposta, determinava induttivamente maggiori ricavi non dichiarati e un maggior volume d’affari ai fini IVA, liquidando per l’effetto maggiori IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. La ricostruzione presuntiva si fondava su indagini finanziarie esperite, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, non solo sul conto corrente della società, ma anche su quelli dei soci e dei loro coniugi, nonché su conti intestati ad altre società amministrate da uno dei soci.

La contribuente impugnava l’atto innanzi alla giustizia tributaria di primo grado, che accoglieva in parte il ricorso. Proposto appello principale dalla società e incidentale dall’Ufficio, la CTR accoglieva l’incidentale e respingeva il principale. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Amministrazione con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rilevato d’ufficio una questione preliminare, afferente alla verifica dell’integrità del contraddittorio, già nei gradi di merito, con riferimento a tutti i soci della società ricorrente.

Il Collegio ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 14815 del 04.06.2008, secondo cui l’unitarietà dell’accertamento posto alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso tributario, proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci. La controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato.

Da ciò discende la configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario: il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche di ufficio.

La Corte ha poi esteso il principio all’ipotesi in cui, mediante un unico atto, siano contestualmente accertate una maggiore IVA e una maggiore imposta assimilabile all’ILOR. Ha richiamato l’insegnamento per cui l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina di per sé il simultaneus processus nei confronti dei soci. Tuttavia, qualora l’Amministrazione abbia proceduto con unico atto ad accertamenti ILOR e IVA fondati su elementi in parte comuni, il profilo concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione, non si sottrae al vincolo del simultaneus processus. Sul punto la Corte ha richiamato Sez. 5 n. 11240 del 20.05.2011 e Sez. 5 n. 12236 del 19.05.2010.

Quanto all’IRAP, la Corte ha ricordato il principio delle Sezioni Unite n. 13452 del 29.05.2017: l’IRAP è imposta assimilabile all’ILOR, ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale. Essendo imputata per trasparenza ai soci ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 917/1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci nel giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società.

Alla luce di tali principi, la Corte ha dichiarato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per difetto originario del contraddittorio nei confronti dei soci, cassando le sentenze di primo e secondo grado e rimettendo gli atti al giudice di primo grado per la celebrazione del giudizio nel rispetto del contraddittorio. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate, mentre la società è stata condannata a rifondere all’Amministrazione le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *