Omessa pronuncia sull’appello incidentale e inammissibile riesame del fatto in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 8021 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che omette di esaminare i motivi dell’appello principale, limitandosi a decidere l’appello incidentale, è affetta da nullità per omessa pronuncia, rilevabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., risultando viziata in radice. In materia di esenzione IMU di cui all’art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, la censura che contesti la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle risultanze probatorie non integra violazione o falsa applicazione di legge, ma investe il merito ed è inammissibile in sede di legittimità, salvo il vizio di motivazione. L’onere di provare i presupposti dell’esenzione, quale fatto impeditivo dell’imposizione, grava sul contribuente che la invochi. La destinazione dell’immobile a mera abitazione dei religiosi non giustifica di per sé l’agevolazione, in difetto di prova del collegamento con l’esercizio di attività religiosa.

Il Fatto

Una Congregazione religiosa impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’annualità 2014, relativo a più unità immobiliari, chiedendo il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo l’agevolazione per alcuni immobili e negandola per quelli di altra via.

La pronuncia era impugnata da entrambe le parti: dalla Congregazione, quanto al mancato riconoscimento dell’esenzione, e dal Comune, quanto all’accoglimento della domanda per le unità abitative. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello dell’ente impositore, ritenendo gli immobili destinati a mera abitazione privata delle religiose, senza pronunciarsi sul gravame della contribuente. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La Corte rileva che la pronuncia di secondo grado, pur dando atto nell’epigrafe dell’appello della Congregazione, non contiene alcuna statuizione sulle relative doglianze, limitandosi a decidere il gravame dell’ente impositore.

Il collegio ritiene il motivo fondato. A fronte di un appello principale e di un appello incidentale, il giudice di merito ha esaminato solo il secondo, omettendo di esaminare il primo. Tale omissione determina un vizio che inficia la sentenza in radice, con conseguente cassazione sul punto.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. La Corte ricorda che la norma, nel testo modificato dall’art. 91-bis d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, riserva l’esenzione agli immobili dei soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui all’art. 16, lett. a), legge n. 222/1985.

Quanto agli immobili per i quali la prova della destinazione non è emersa, la Corte osserva che i giudici di appello hanno applicato la norma sulla base di una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità. La ricorrente, lungi dal denunciare un’errata ricognizione della fattispecie astratta, contesta la ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa: censura che attiene al fatto e che, in sede di legittimità, è prospettabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Il motivo è pertanto inammissibile per questo profilo. La Corte conferma l’onere probatorio a carico del contribuente, richiamando Cass. n. 1694/2018 e Cass. n. 6711/2015, nonché la necessità di una prova concreta del collegamento con l’attività religiosa (Cass. n. 34223/2024).

In conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo per il profilo relativo agli immobili in contestazione, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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