Usucapione e imposta di registro: solidarietà fiscale e regresso nei rapporti interni (Cass. civ. Sez. V n. 5893 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro dovuta per la sentenza che accerta l’usucapione di beni immobili, l’art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 pone a carico di tutte le parti in causa un’obbligazione solidale verso l’Amministrazione finanziaria. La solidarietà opera nei rapporti esterni, sicché l’erario può rivolgersi a ciascun condebitore per l’intero. Nei rapporti interni, invece, l’obbligazione si considera assunta nell’esclusivo interesse di chi ha usucapito, con applicazione dell’art. 1298 cod. civ., restando salva l’azione di regresso di chi ha subìto l’usucapione. La fattispecie non integra alcuna violazione degli artt. 3 e 53 Cost., non essendo la sentenza di usucapione equiparabile ai trasferimenti coattivi disciplinati dal comma 8 della stessa norma.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla CTP di Palermo un avviso di liquidazione dell’imposta di registro e di irrogazione di sanzioni, per un importo complessivo di € 50.631,25, relativo all’omessa registrazione di una sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato l’intervenuta usucapione di immobili in favore di alcuni acquirenti, traendo origine dal compratore del medesimo contribuente.
La CTP rigettava il ricorso, affermando la solidarietà di tutte le parti in causa verso lo Stato in forza dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986. La CTR della Sicilia confermava il rigetto, escludendo la configurabilità di un litisconsorzio facoltativo in capo al soggetto che aveva subìto l’accertamento dell’usucapione e ritenendo la solidarietà operante anche in assenza di un indice di capacità contributiva nella parte soccombente. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti. L’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. impone a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito funzionale a consentire alla Suprema Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia. Nel caso concreto l’esposizione si limita a riportare lo stralcio di una norma e a indicare in termini estremamente sintetici le ragioni dell’impugnazione, senza alcun cenno alla motivazione della sentenza di primo grado, ai motivi di gravame e alle ragioni del rigetto in appello. Tale carenza non è superabile attraverso l’esame delle censure.
La Corte ribadisce il principio con riferimento a Cass., Sez. 3, n. 1352 del 12.01.2024 e a Cass., Sez. 1, n. 6611 del 01.03.2022, secondo cui la mancanza dell’esposizione dei fatti non può essere colmata mediante l’esame di altri atti processuali, in ossequio al principio di autonomia del ricorso per cassazione.
Nel merito, i tre motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sarebbero comunque infondati. L’art. 8, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 equipara le sentenze che accertano l’avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, e l’art. 57 dello stesso decreto prevede la solidarietà delle parti in causa. Il precedente invocato dal ricorrente (Cass., Sez. 2, n. 473 del 11.01.2017) opera sul diverso piano dei rapporti interni, allorché l’usucapente abbia pagato l’imposta e intenda recuperare quanto versato. Esso conferma, nei rapporti esterni, il principio di solidarietà, potendo l’Amministrazione rivolgersi a ognuno dei condebitori per l’intero. Solo nei rapporti interni l’obbligazione deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo di chi ha usucapito, ai sensi dell’art. 1298 cod. civ., con conseguente esperibilità dell’azione di regresso.
Non è invocabile il comma 8 dell’art. 57, che disciplina una fattispecie tassativa relativa all’espropriazione per pubblica utilità e ai trasferimenti coattivi, presupponendo che espropriante o acquirente sia lo Stato. Le sentenze di usucapione, quali sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non rientrano nei trasferimenti coattivi della proprietà. La diversità di disciplina non determina alcuna violazione dell’art. 3 Cost. Né sussiste contrasto con l’art. 53 Cost., poiché oggetto dell’imposta non è la sentenza in sé, ma il rapporto sostanziale cui essa inerisce, con esclusione del vincolo solidale verso i soggetti estranei a tale rapporto, secondo Cass., Sez. 5, n. 14305 del 19.06.2009 e Cass., Sez. 5, n. 16891 del 21.07.2009. La Consulta, con la sentenza n. 120 del 1972 e la n. 215 del 2000, ha già ritenuto conforme ai principi costituzionali la solidarietà tributaria nelle imposte indirette, restando salva l’azione di regresso ex art. 1299 cod. civ.
Quanto al terzo motivo, è inammissibile la censura che prospetti unicamente una questione di legittimità costituzionale, essendo riservata al giudice la facoltà di sollevarla. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1298 c.c. – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
- Art. 1299 c.c. – Regresso tra condebitori
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso