Ricongiunzione contributiva ENPAM: l’accettazione espressa è irretrattabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15890 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini della pensione dei liberi professionisti, l’accettazione da parte del lavoratore della proposta formulata dall’ente previdenziale accentratore conclude un accordo di natura pubblicistica che ha ad oggetto anche i costi e le modalità della ricongiunzione. Una volta perfezionato, l’accordo non è revocabile, salvo il caso di errore. La valutazione della comune intenzione delle parti, della concludenza delle dichiarazioni e della rappresentatività del documento negoziale rientra nell’attività riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un medico ricostruiva la propria carriera e chiedeva nel 2001 la ricongiunzione presso l’ENPAM dei contributi versati presso altro ente nel periodo 1978-2001. Titolare di pensione a carico dell’ENPAM dal 1° dicembre 2012, il professionista lamentava che l’ente non avesse valorizzato il servizio prestato a tempo pieno in proporzione al lavoro e alla contribuzione, avendo calcolato solo tre ore settimanali, con riferimento a un precedente periodo di pochi mesi tra il 1976 e il 1977.
Convenuto in giudizio l’ente previdenziale, il professionista chiedeva la ricostituzione della pensione e il ricalcolo degli arretrati. Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, respingeva la domanda. La Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello, compensando le spese. Proponeva allora ricorso per cassazione il lavoratore, affidato a un unico articolato motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1 e 5 legge 05/03/1990, n. 45, degli artt. 36 e 38 Cost., dell’art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27/04/1968, n. 488 e dei principi in materia previdenziale, oltre alla violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. La Corte rileva che il primo profilo non contesta in realtà la violazione delle norme, ma critica l’attività di ricognizione dei fatti e di interpretazione dei documenti effettuata dal giudice del merito.
Il Collegio osserva che, non aderendo alla ricongiunzione calcolata dall’istituto, il lavoratore non avrebbe potuto vantare il requisito dei trentacinque anni di contribuzione effettiva presso l’ente accentratore. Avendo lavorato trentasei anni, senza la ricongiunzione dei tredici anni tra il 1978 e il 2001 non avrebbe raggiunto il requisito contributivo né la pensione anticipata a sessantadue anni.
Quanto all’accettazione, la sentenza impugnata riporta due missive con le quali il lavoratore, dopo specifica istanza, aveva accettato la proposta dell’ente, che aveva indicato i relativi calcoli. La Corte esclude ogni errore di percezione: la corrispondenza riguardava il periodo oggetto della domanda e il periodo successivo non era mai stato in contestazione. La doglianza sull’accettazione è pertanto inammissibile, trattandosi di valutazione riservata al giudice del merito.
La Corte esclude anche la violazione dell’art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488 del 1968, che riguarda altre ipotesi di ricalcolo della pensione e non il calcolo in ragione dell’uscita anticipata e del negozio di ricongiunzione.
Infine, richiamando il principio di diritto di Cass. n. 14858 del 2024, il Collegio afferma che, una volta rappresentato dall’ente l’onere della ricongiunzione e indicata la rata di pensione, l’accettazione espressa del lavoratore preclude l’impugnazione successiva del negozio, concluso con efficacia transattiva. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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