Le dichiarazioni del lavoratore interessato e la prova della qualificazione del rapporto nel giudizio contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2098 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di differenze contributive accertate in sede ispettiva, le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato alla riqualificazione del rapporto non sono aprioristicamente inutilizzabili. Il giudice del merito può valutarle come semplici informazioni rese da persona informata sui fatti, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ., purché esse vengano apprezzate in concorso con ogni altro elemento istruttorio allegato e provato. Le valutazioni istruttorie circa la sussistenza e l’idoneità delle prove raccolte sono incensurabili in sede di legittimità, salvo che non ricorrano i ristretti limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge.
Il Fatto
A seguito di un accesso ispettivo, l’istituto previdenziale contestava al contribuente la diversa qualificazione del rapporto di lavoro del dipendente, ritenendolo inquadrabile nella declaratoria del contratto di portierato piuttosto che in quella del lavoro domestico, e richiedeva il versamento delle relative differenze contributive, oltre ad avviso di addebito per un importo complessivo.
Il contribuente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento e l’avviso di addebito. Il tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo insufficienti gli elementi raccolti dai verbalizzanti a sostegno della diversa qualificazione. La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’istituto, valorizzava invece le dichiarazioni del dipendente, unitamente ad altri elementi istruttori, tra cui il nomen iuris indicato nella lettera di licenziamento e la natura dell’immobile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, incentrati sulla violazione delle norme in tema di riparto dell’onere della prova e di valutazione delle prove. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte territoriale non aveva fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni del lavoratore, ma le aveva valutate come semplice audizione di persona informata sui fatti, in concorso con gli altri elementi istruttori raccolti.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto ha solicitato una rivisitazione delle valutazioni istruttorie espresse dalla Corte d’appello. Tali valutazioni sono incensurabili in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione, non ricorrenti nella specie, non potendo la Corte di cassazione procedere a una nuova ponderazione delle risultanze processuali.
Il terzo e il quarto motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili. Il primo perché non decisivo, atteso che il ricorrente ha sollecitato una rivisitazione del merito della causa. Il secondo perché lo status lavorativo del datore di lavoro, quale professore universitario a tempo pieno, non aveva rilevanza ai fini dell’individuazione delle mansioni svolte dal dipendente, essendo emerso che l’immobile non era adibito ad esclusiva residenza familiare, ma anche ad attività imprenditoriale o ufficio.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, senza provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione dell’istituto resistente, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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