Appalto di servizi labour intensive: genuinità e distinzione dall’interposizione illecita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1629 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione illecita di manodopera, tanto nella vigenza della legge n. 1369/1960 quanto sotto il d.lgs. n. 276/2003, l’appalto di servizi espletato con mere prestazioni di lavoro è genuino solo se l’appaltatore realizzi un risultato autonomo attraverso un’effettiva organizzazione del lavoro, con reale esercizio del potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d’impresa. L’interposizione illecita ricorre, invece, quando il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al committente, risultando irrilevante la mancanza dell’intuitus personae in capo a quest’ultimo, atteso che nelle ipotesi di somministrazione illegale l’elemento fiduciario caratterizza frequentemente l’intermediario. In sede di legittimità, l’accertamento della genuinità dell’appalto, in quanto valutazione fattuale, è incensurabile se sorretto da motivazione non apparente né contraddittoria.
Il Fatto
Un lavoratore, formalmente dipendente di cooperative fornitrici di servizi di facchinaggio, agiva nei confronti della banca committente per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso direttamente con l’istituto di credito. Il giudice di primo grado rigettava la domanda per intervenuta decadenza. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo la cassazione con rinvio disposta dalla Suprema Corte, rigettava nel merito la domanda, ritenendo genuini gli appalti di servizi stipulati tra la banca e le cooperative. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione degli elementi di prova e la nullità della sentenza per vizi motivazionali.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ha premesso che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa. Nel caso di specie, la Corte ha escluso tali vizi, ritenendo che la ricostruzione delle mansioni svolte dal personale delle cooperative, qualificate come attività di facchinaggio e trasporto, fosse sorretta da una motivazione logica e coerente.
Quanto al merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per gli appalti ad alta intensità di manodopera, la genuinità postula che all’appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato autonomo, con effettiva organizzazione del lavoro e reale assoggettamento dei dipendenti al proprio potere direttivo. La Corte ha evidenziato come, nella specie, la Corte del rinvio avesse accertato l’esistenza di una genuina organizzazione imprenditoriale in capo alle cooperative, la piena assunzione dell’alea d’impresa e l’assenza di ingerenze del committente nella linea gerarchico-organizzativa.
Quanto all’intuitus personae, la Corte ha precisato che il mero gradimento manifestato dalla banca nella scelta del personale non integra un elemento decisivo, potendo tale elemento caratterizzare anche l’intermediario nella somministrazione illegale. La verifica dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo, concretamente svolta dai giudici del rinvio, ha condotto a ritenere la sussistenza di appalti genuini, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del soccombente alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.