Firma a stampa dell’avviso IMU da parte del concessionario e variazione catastale (Cass. civ. Sez. V n. 15976 del 15.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di delega all’ente concessionario dei poteri di accertamento e riscossione dei tributi locali, la sottoscrizione dell’atto impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché il responsabile e la fonte dei dati risultino in un apposito atto sottoscritto dal concessionario. Tale atto assolve la medesima funzione che, nella gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, è affidata al provvedimento di livello dirigenziale previsto dall’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995. La demolizione del fabbricato non determina di per sé l’automatica rideterminazione della base imponibile IMU sul valore dell’area edificabile, ove le unità immobiliari risultino ancora censite in catasto con attribuzione di rendita e non sia intervenuta la dichiarazione di variazione.
Il Fatto
Una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’ICI e poi dell’IMU per un Comune impugna in cassazione la sentenza con cui la CTR aveva accolto il gravame di una contribuente avverso un avviso di accertamento per maggiore IMU dovuta per il 2015.
La contribuente aveva contestato l’atto per vizi inerenti la firma e per ragioni di contraddittorio. La CTP aveva respinto il ricorso, ritenendo la firma digitale idonea e non necessario il contraddittorio preventivo. La CTR, in riforma, aveva escluso che ricorressero le condizioni per l’esonero dalla firma autografa e aveva rilevato l’intervenuta demolizione dell’immobile. La concessionaria ricorre con due motivi; l’intimata non svolge difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’interpretazione dell’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, che consente la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. La Corte ricorda che si tratta di norma speciale non abrogata, che conserva efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e che il nominativo del funzionario va individuato, a garanzia del contribuente, con apposito provvedimento dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010).
La Corte distingue però nettamente la gestione diretta da quella affidata al concessionario. Nel primo caso c’è delega di poteri attribuiti per legge al dirigente, che per esercitarli va preventivamente individuato nell’organizzazione dell’ente. Nel secondo c’è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell’organigramma della società, la cui verifica non richiede alcun provvedimento, essendo agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese previsto dall’art. 2188 c.c.
Pertanto la ricerca di un dirigente che abbia autorizzato l’esonero è ingiustificata quando si tratti di concessionario del servizio. Il potere di questi dipende dalla convenzione a monte con l’ente impositore e l’emissione del singolo atto è sempre riferibile nei confronti dei terzi all’ente che lo emette (Cass. n. 26176/2011). La Corte ribadisce così il principio già espresso da Cass. Sez. V n. 31707 del 07.12.2018.
Il secondo motivo è del pari fondato. La CTR aveva conferito alla demolizione un’automatica efficacia modificativa dell’obbligazione tributaria, ma risultando le unità immobiliari ancora censite con attribuzione di rendita, la variazione andava dichiarata: muta il presupposto, dal possesso di unità immobiliare a quello di area edificabile. La Corte richiama Cass. n. 10082/2014, Cass. n. 14111/2017, Cass. n. 17815/2017 e l’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006, che fa salvo l’obbligo di denunciare le variazioni incidenti sulla determinazione dell’imposta non conoscibili officiosamente (Cass. n. 17562/2016). Il ricorso è accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in differente composizione.
Nota della Redazione
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