Prove documentali in appello e poteri istruttori del giudice del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16014 del 15.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia ritualmente allegato e documentato in primo grado il fatto posto a base dell’eccezione di prescrizione, la produzione in appello del documento in formato tecnicamente diverso e più idoneo costituisce esercizio dei poteri istruttori officiosi riconosciuti al giudice dall’art. 437 cod. proc. civ., funzionali all’accertamento della verità materiale. In sede di legittimità, ove sia dedotto l’error in procedendo relativo all’ammissione o al diniego di una prova documentale in appello, la Corte è giudice del fatto e deve verificare se la prova fosse in astratto indispensabile, cioè teoricamente idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti. I motivi nuovi articolati nella memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. sono inammissibili, perché la proposizione del ricorso consuma il diritto di impugnazione.
Il Fatto
Una cassa di previdenza professionale ha preteso da un iscritto il pagamento dei contributi relativi a un arco pluriennale, ottenendo decreto ingiuntivo poi opposto dal contribuente. Il Tribunale ha accolto in parte l’opposizione, dichiarando prescritti i contributi del primo triennio. La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello incidentale dell’ente, ha riformato la decisione e rigettato l’opposizione, ritenendo provato il compimento dell’atto interruttivo della prescrizione mediante notificazione a mezzo PEC.
Il contribuente ricorre per cassazione con un unico motivo, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale ammesso la prova documentale prodotta per la prima volta in appello senza giustificazione della tardività. L’ente resiste con controricorso e le parti depositano memorie illustrative.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte dichiara inammissibili i tre motivi articolati dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ., siccome nuovi rispetto all’unico motivo del ricorso. La proposizione dell’impugnazione determina infatti la consumazione del diritto di impugnazione: la memoria può solo illustrare la censura già proposta, senza introdurne di nuove, nemmeno in replica alle difese della controricorrente.
Nel merito, la Corte ricostruisce la questione processuale. Il giudice di prime cure aveva ritenuto provato l’atto interruttivo sulla base della ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo PEC del contribuente. La corte territoriale ha ritenuto che tale attività fosse stata tempestivamente allegata e documentata, sia pure con modalità non consone, già in primo grado.
Su queste premesse il giudice d’appello ha esercitato i poteri officiosi di acquisizione istruttoria, coerenti con il fine di accertamento della verità materiale che il rito del lavoro riconosce al giudice, superando così l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte. La Corte di legittimità conferma tale impostazione richiamando l’orientamento per cui, in caso di error in procedendo, deve stabilirsi se la prova fosse indispensabile.
Nel caso concreto l’atto interruttivo era già ritualmente allegato avanti al giudice di primo grado, dove l’ente aveva prodotto un documento in formato PDF e non EML. La produzione in appello del formato EML mirava solo a eliminare ogni incertezza sulla fondatezza dell’eccezione di prescrizione, contestata dal contribuente per la prima volta in appello. La corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione dell’art. 437 cod. proc. civ. e il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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