Fondo di garanzia INPS: irrilevante la responsabilità solidale dei condebitori del TFR (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 327 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore a ottenere dal Fondo di garanzia, istituito presso l’INPS, il pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto dal datore di lavoro insolvente costituisce un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato verso il datore di lavoro. La definitività dello stato passivo non preclude all’INPS, quale gestore del Fondo, la contestazione della concreta operatività della regola d’intervento. Tuttavia, né la legge 29 maggio 1982, n. 297, né il d.lgs. n. 82 del 1990 prevedono un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati solidali. L’esistenza di altri obbligati solidali del datore di lavoro, per effetto di una scissione societaria, non esclude quindi l’intervento del Fondo, né subordina la tutela previdenziale all’esercizio della pretesa verso i condebitori.
Il Fatto
L’INPS ricorre per cassazione, con un unico motivo, contro la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado. Il giudice di merito aveva riconosciuto al lavoratore, dipendente di una società dichiarata fallita, il diritto a percepire dal Fondo di garanzia l’importo liquidato a titolo di TFR.
Il credito era stato ammesso al passivo della società datrice, anche per la quota di TFR relativa al pregresso rapporto con una società poi scissa. L’Istituto censura la decisione, sostenendo che la responsabilità solidale di un’altra società beneficiaria della scissione escluderebbe l’obbligo del Fondo di sostituirsi al datore di lavoro insolvente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura previdenziale del diritto azionato. Il credito verso l’INPS è autonomo e distinto rispetto a quello vantato nei confronti del datore di lavoro, con la conseguenza che l’Istituto può contestare i presupposti dell’intervento del Fondo.
La definitività dello stato passivo, pertanto, non vincola l’INPS alla sola verifica dell’an e del quantum del credito ammesso. L’Istituto conserva il potere di sindacare la concreta operatività della regola d’intervento, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla fattispecie normativa, come affermato da Cass., sez. lav., n. 19277 del 2018.
Le censure, pur ammissibili, non colgono nel segno. Nel caso concreto risultano integrati tutti i presupposti tipizzati dalla legge: la cessazione del rapporto, l’obbligo del datore di corrispondere il TFR nella misura accertata in sede fallimentare e l’insolvenza del datore di lavoro che era tale al momento dell’esigibilità del credito. Le contestazioni sollevate in sede di legittimità attengono alla corretta interpretazione della disciplina e alla fondatezza della domanda, valutabile d’ufficio.
Il punto centrale è rappresentato dall’asserita responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione, invocata dall’Istituto per escludere la tutela sussidiaria. La Corte ribadisce l’indirizzo consolidato: né la legge n. 297/1982 né il d.lgs. n. 82/1990 prevedono un obbligo di preventiva escussione dei coobbligati, poiché la disciplina tutela in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da TFR. La dilazione prevista dalla legge è di natura esclusivamente temporale e non può essere subordinata all’esercizio della pretesa verso altri condebitori, come già affermato da Cass., sez. lav., n. 26021 del 2018, richiamata anche nelle pronunce successive.
L’equilibrio normativo è recuperato sul versante del diritto di surroga dell’INPS nel privilegio sul patrimonio dei datori di lavoro e, dopo le modifiche del 2020, anche su quello degli eventuali condebitori solidali. Non rileva, infine, l’esistenza di altri obbligati solidali per escludere l’intervento del Fondo, come già statuito su analoga vicenda societaria. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Istituto alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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