Riduzione del termine di accertamento esclusa per i tabaccai (Cass. civ. Sez. V n. 16045 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento prevista dall’art. 10 d.l. 201/2011 non si applica alla categoria dei commercianti al dettaglio di generi di monopolio. La norma, infatti, rimette a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la differenziazione dei termini di accesso alla disciplina premiale in ragione del tipo di attività svolta, e il provvedimento direttoriale attuativo non include tale categoria tra i beneficiari. Il provvedimento non è nullo per la mancata indicazione specifica dell’associazione di categoria dei tabaccai, essendo sufficiente l’indicazione generale delle associazioni sentite. Nel giudizio di legittimità, la motivazione dell’avviso di accertamento per relationem è viziata quando il giudice di merito affermi genericamente che gli atti richiamati sono stati riprodotti nel loro contenuto essenziale, senza precisare le ragioni di tale conclusione né esaminare analiticamente le doglianze del contribuente.
Il Fatto
Il contribuente, esercente l’attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio, impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2011, con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione gli aggi percepiti da diversi soggetti concessionari, rideterminando il reddito imponibile, e disconosceva minori costi dichiarati come oggetto di furto.
Il ricorrente eccepiva la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere accertativo, per essere stato esercitato oltre il termine abbreviato di un anno, e la nullità dell’atto impositivo, motivato per relationem ad atti non allegati. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso solo in parte; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente deduceva la violazione dell’art. 10, comma 9, d.l. 201/2011, sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente escluso l’applicabilità del regime premiale. La Corte ricostruisce il quadro normativo: il comma 1 dell’art. 10 riconosce ad alcune categorie di contribuenti benefici, tra cui la riduzione di un anno dei termini di decadenza previsti dall’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, beneficio analogo riconosciuto dal comma 9 ai soggetti sottoposti agli studi di settore.
Il comma 12 dell’art. 10 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, la differenziazione dei termini di accesso alla disciplina di favore. Il provvedimento direttoriale del 12 luglio 2012 non include la categoria del commercio al dettaglio di generi di monopolio tra i beneficiari.
La Corte ritiene il motivo infondato. La Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione del quadro normativo, giacché era proprio la legge a rimandare al provvedimento apicale la differenziazione dei termini. Il provvedimento direttoriale non elude il precetto legislativo, né è nullo per la mancata indicazione specifica dell’associazione dei tabaccai, risultando sufficiente l’indicazione generale delle associazioni sentite. Poiché mancano precedenti specifici, la Corte enuncia il principio di diritto secondo cui la riduzione di un anno dei termini di decadenza non si applica ai commercianti al dettaglio di generi di monopolio.
Con il secondo motivo il contribuente lamentava la mancata allegazione all’avviso di accertamento degli atti ivi richiamati e il vizio di motivazione della decisione, asseritamente apparente. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata sull’art. 7 della legge n. 212 del 2000, secondo cui l’obbligo di allegazione degli atti richiamati mira a garantire il pieno esercizio delle facoltà difensive del contribuente.
Più recentemente si è precisato che l’allegazione non è necessaria quando il contenuto essenziale dell’atto sia riprodotto nell’avviso. Nella specie, però, la Commissione tributaria regionale afferma ciò in modo generico, senza precisare le ragioni di tale conclusione e senza esaminare analiticamente le doglianze del contribuente sul richiamo erroneo e inattendibile degli atti. Di qui la carenza motivazionale denunciata.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo per quanto di ragione e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo e motivato esame, alla luce dei principi esposti, e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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