Contributo di solidarietà sulla pensione professionale: prelievo riservato al legislatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16044 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, in funzione dell’equilibrio di bilancio, atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. Un siffatto prelievo, qualificato contributo di solidarietà, è incompatibile con il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. La declaratoria di illegittimità del contributo regolamentare non attiva automaticamente il contributo previsto ex lege, che postula presupposti rigorosi di inerzia dell’ente da allegare e provare. L’azione di restituzione delle trattenute resta soggetta a prescrizione decennale, difettando i caratteri di liquidità ed esigibilità del credito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, lamentava di avere subito trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulle rate di pensione. Chiedeva al Tribunale di Vicenza di dichiararne l’illegittimità, per violazione dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal d.l. n. 98 del 2011 conv. in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013, con riferimento all’art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con D.M. 14.7.2004 e alle delibere della Cassa n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017.
Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Venezia respingeva l’appello della Cassa con la sentenza n. 217/2023. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi; il controricorrente si è costituito tardivamente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che il controricorso è stato depositato oltre il termine di quaranta giorni dell’art. 370 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della costituzione.
Il primo motivo, con cui si sosteneva l’autonomia normativa della Cassa e la natura di atto avente forza di legge del regolamento, è infondato. Sul punto esiste un consolidato orientamento che ha esaminato tutte le disposizioni invocate: gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, in funzione dell’equilibrio di bilancio, una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri applicabili. Tali atti sono incompatibili con il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., riservate al legislatore. La Corte richiama Cass. n. 31875 del 2018 e gli arresti più recenti (Cass. n. 20684/2024, n. 20694/2024, n. 20710/2024) quali diritto vivente.
Il secondo motivo, proposto in via subordinata, censura il mancato riconoscimento del contributo ex art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011. Anche questa doglianza è infondata: la disposizione non introduce alcun automatismo applicativo laddove i regolamenti siano illegittimi, né la Cassa ha allegato e provato i presupposti dell’inerzia richiesti dal legislatore. La Corte richiama l’orientamento espresso, tra le altre, da Cass. n. 24400 del 2024.
Il terzo motivo, sulla prescrizione, è parimenti infondato. L’azione di restituzione delle trattenute è assoggettata alla prescrizione decennale, difettando i caratteri di liquidità ed esigibilità del credito, secondo Cass., Sez. Un., n. 17742 del 2015 e Cass. n. 6170 del 2024.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Non vi è condanna alle spese per la tardività del controricorso, ma sussistono i presupposti per la sanzione ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al versamento di euro 2.500,00 alla cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.