La censura sulla genuinità dell’appalto non può risolversi in un riesame del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13906 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. presuppone che la ricostruzione del fatto sia quella, incontestata, operata dal giudice di merito; laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica, la censura è attratta nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la parte non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono tra loro diverse. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile per cassazione solo quando il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale, e non già quando se ne censuri il mero prudente apprezzamento.
Il Fatto
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano – Lodi aveva ingiunto a una società cooperativa e al suo liquidatore il pagamento di una sanzione per interposizione illecita di manodopera, relativa a una lavoratrice formalmente assunta dalla cooperativa ma impiegata presso l’hotel di una committente, e per la violazione della disciplina sul libro unico del lavoro. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione e la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione, ritenendo non genuino l’appalto per difetto dei requisiti di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.
La società e il liquidatore hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e error in procedendo per la trattazione scritta disposta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, tutti incentrati sulla pretesa genuinità dell’appalto. Il primo e il terzo motivo, pur rubricati come violazione dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 150/2011, sono stati dichiarati inammissibili perché in realtà criticavano l’apprezzamento delle risultanze istruttorie. La S.C. ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ricorre solo quando, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata o sia stata male applicata, presupponendo la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché operata dai giudici di merito.
Anche il secondo motivo, incentrato sull’omessa valutazione di documenti contrattuali, è stato ritenuto inammissibile. Da un lato, la ricorrenza di una doppia conforme onerava la parte di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità, adempimento non assolto con richiami generici. Dall’altro, la censura sollecitava un rinnovato giudizio di merito, non individuando l’omesso esame di un fatto realmente decisivo, secondo i rigorosi criteri elaborati dalle Sezioni Unite (nn. 8053 e 8054 del 2014).
Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 127-ter c.p.c., richiamando la compatibilità della sostituzione della fase decisoria del processo del lavoro con la trattazione scritta sancita dalle Sezioni Unite (n. 17603/2025), senza che la parte ricorrente avesse dedotto la propria opposizione alla sostituzione o il contenuto delle note scritte. Inammissibile è stata altresì ritenuta la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., come ribadito dalle Sezioni Unite (n. 20867/2020): la prima norma è violata solo se il giudice giudica sulla base di prove non introdotte dalle parti, la seconda solo se attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale. La Corte ha infine chiarito che l’apprezzamento della non contestazione spetta al giudice di merito ed è sindacabile solo per difetto assoluto di motivazione o manifesta illogicità.
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Nota della Redazione
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