Pubblicazione telematica e decorrenza del termine lungo di impugnazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16160 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine cd. lungo di impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché da tale momento il provvedimento diviene ostensibile agli interessati. Deposito e pubblicazione coincidono e si realizzano quando il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della pronuncia nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero e conseguente conoscibilità. In tale momento la sentenza viene ad esistenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine a una questione di diritto processuale interno.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello principale del ricorrente perché proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., dichiarando altresì inefficace l’appello incidentale tardivo della società controricorrente. Il giudice di secondo grado aveva individuato il dies a quo del termine nella data del 23.11.2021, giornata in cui si era tenuta l’udienza di primo grado con collegamento da remoto.
Avverso la sentenza d’appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, dolendosi dell’errata individuazione del momento di decorrenza del termine. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ., sostenendo che dal verbale dell’udienza non emergeva alcuna lettura della sentenza e che il deposito era stato registrato soltanto il 29.11.2021, con comunicazione a mezzo p.e.c. Da tale ultima data avrebbero dovuto decorrere i termini per l’impugnazione. In memoria, la difesa ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha rilievo dirimente la circostanza, pacificamente accertata, per cui nella stessa giornata del 23 novembre 2021 risultano compiuti il deposito telematico della sentenza, l’inserimento nell’elenco cronologico e l’attribuzione del numero identificativo e della data di pubblicazione da parte della cancelleria. Tali adempimenti consentono di ritenere perfezionata in quella data la pubblicazione.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in tema di redazione digitale, la pubblicazione si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico attribuisce alla sentenza il numero identificativo e la data, divenendo il provvedimento ostensibile agli interessati (Cass. n. 2362 del 2019). Deposito e pubblicazione coincidono e si realizzano con l’inserimento della pronuncia nell’elenco cronologico (Cass. n. 10810 del 2025; Cass. n. 6384 del 2017; Sezioni Unite n. 18569 del 2016).
I giudici hanno quindi rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale, trattandosi di questione di diritto processuale interno e non deducendosi una competenza interpretativa della Corte di giustizia. Il paventato contrasto con il diritto eurounitario è apparso contraddetto sia dalla previsione di un termine semestrale decorrente dalla pubblicazione, conoscibile mediante accesso al fascicolo telematico, sia dalla comunicazione intervenuta in data 29.11.2021 con adeguato spazio temporale per appellare.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e alle ulteriori somme di cui agli artt. 380-bis, ultimo comma, e 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., oltre al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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