Accertamento induttivo e deduzione forfettaria dei costi presunti (Cass. civ. Sez. V n. 16168 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ogni accertamento induttivo del reddito d’impresa, tanto nella forma analitico-induttiva quanto in quella dell’induttivo puro, deve tenere conto dei costi, anche in misura forfettaria, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente. Il meccanismo presuntivo di determinazione del reddito non può quindi fondarsi sui soli ricavi calcolati, ma deve scontare la correlativa deduzione dei costi, affinché il prelievo rispetti quanto più possibile il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. La regola vale anche quando l’amministrazione si avvalga degli studi di settore, la cui natura analitico-induttiva non esonera dal computo dei costi presunti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti di una piccola impresa individuale, esercente attività di pizzeria da asporto in contabilità semplificata, un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La rettifica si fondava esclusivamente sull’applicazione dello studio di settore, che faceva emergere la differenza tra ricavi dichiarati e ricavi calcolati.
Il contribuente impugnava l’avviso, contestando la natura statistica dell’accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso; la sentenza veniva confermata in appello. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui il contribuente lamentava il difetto di motivazione dell’avviso e della sentenza circa l’applicabilità degli studi di settore, è dichiarato inammissibile. La censura non attinge specificamente la sentenza impugnata, ma si limita a dolersi in modo generico del mancato esame degli elementi fattuali addotti contro l’applicazione del metodo presuntivo.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono invece fondati. Il contribuente deduce che, nella determinazione del maggior reddito con metodo induttivo, non erano stati considerati i costi forfettari che avrebbero dovuto essere detratti; il terzo motivo reitera la censura sotto il profilo della violazione dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973.
La Corte richiama i principi espressi nella Corte costituzionale n. 10 del 2023 e afferma che ogni accertamento induttivo deve tener conto dei costi presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato. Solo così il meccanismo presuntivo rispetta il principio di capacità contributiva.
Il collegio richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità sulla natura analitico-induttiva dell’accertamento fondato sugli studi di settore (Cass. n. 3415/2015) e sulla necessità della deduzione forfettaria dei costi negli accertamenti a base presuntiva (Cass. n. 5586/2023; Cass. n. 18653/2023). La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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