Il principio del pro rata impedisce alle Casse privatizzate modifiche peggiorative sulla quota retributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5862 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati e maturati prima del gennaio 2007 restano assoggettati al regime originario di cui all’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995. Ne consegue che non si applicano le modifiche in peius adottate dalle Casse prima dell’attenuazione del principio del pro rata, disposta dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, secondo l’interpretazione fornita dall’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013. L’integrale applicazione del principio del pro rata preclude le modifiche peggiorative anche con riferimento ai criteri di calcolo delle pensioni, come quelli attinenti alla media dei redditi professionali da assumere a parametro. Il diritto alla riliquidazione della pensione, quando sia contestata in radice la pretesa, non è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma alla prescrizione decennale dell’art. 2946 c.c.. I crediti previdenziali hanno natura unitaria e gli accessori ne costituiscono componente essenziale, sicché gli interessi decorrono dalla scadenza dei singoli ratei.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti a riliquidare, in favore di un iscritto, la quota “A” (retributiva) della pensione di vecchiaia, nella misura risultante dall’applicazione della normativa previgente alle modifiche regolamentari introdotte dal Nuovo Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale, approvato con D.I. del 14.07.2004.
La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, contestando l’inapplicabilità del Regolamento alle pensioni liquidate prima del 1.01.2007, l’esclusione dell’eccezione di prescrizione quinquennale e la decorrenza degli interessi dalla scadenza dei singoli ratei. L’iscritto ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ex art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata risultava conforme ai principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 17742 del 2015. I trattamenti erogati dagli enti previdenziali privatizzati e maturati prima del gennaio 2007 sono sottoposti al regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995. L’integrale applicazione del principio del pro rata preclude le modifiche peggiorative, anche relative ai criteri di calcolo delle pensioni, come quelli concernenti la media dei redditi professionali da assumere a parametro. A tale orientamento, ribadito da Cass. n. 25737 del 2023 e da ultimo da Cass. n. 24149 del 2025, la Corte ha dato continuità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla prescrizione. La disciplina dell’art. 19 della legge n. 21/1986 è riferita al diritto di conseguire le prestazioni ordinarie della Cassa, mentre l’art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1947 concerne le sole prestazioni erogate dall’INPS. Richiamando le Sezioni Unite n. 17742 del 2015, la prescrizione quinquennale presuppone la liquidità e l’esigibilità del credito, caratteri che difettano quando sia contestata in radice la pretesa. Il diritto alla riliquidazione è pertanto soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., come confermato da Cass. n. 13856 del 2025.
Il terzo motivo è stato infine respinto in applicazione del consolidato orientamento secondo cui i crediti previdenziali hanno natura unitaria, sicché gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione, con la conseguenza che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento, come ribadito da Cass. n. 24149 del 2025 e Cass. n. 24255 del 2024.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alle spese e al pagamento delle somme equitativamente determinate ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in favore del controricorrente e della Cassa delle Ammende, trattandosi di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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