Motivi inammissibili se non censurano la doppia conforme e la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. II n. 16365 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, del gravame proposto avverso le altre. L’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe, infatti, sulla ratio decidendi non censurata, lasciando la sentenza pur sempre fondata su di essa. La violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ. può essere rilevata d’ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo. Infine, in caso di c.d. «doppia conforme», il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Il Fatto

Una società acquirente convenne in giudizio la venditrice per ottenere il pagamento della somma residua dovuta in forza di un contratto avente ad oggetto la fornitura di impianti di spruzzatura, con annesso pacchetto software per la programmazione off-line. La società convenuta eccepì il ritardo della consegna e del collaudo e chiese la risoluzione del contratto, deducendo l’inefficienza del software, fornito solo in lingua inglese.

Il Tribunale, accertato l’inadempimento della società acquirente e qualificato il contratto come appalto, condannò quest’ultima al pagamento della somma di euro 630.000,00, oltre rivalutazione e interessi. La Corte d’Appello, respinto il gravame, qualificò il contratto come compravendita e ritenne insussistente l’inadempimento della venditrice, in quanto i beni forniti erano idonei all’uso cui erano destinati. Avverso tale pronuncia la società acquirente propose ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente, investivano la tardività della produzione dei CD rom, esaminati dal c.t.u. e posti a fondamento della decisione, rispettivamente in termini di nullità della sentenza e di violazione di legge. La Corte li ha dichiarati inammissibili, rilevando che la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata né delineata tra le censure d’appello.

La Corte ha precisato che la violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ. può essere rilevata d’ufficio dal giudice per tutta la durata del grado in cui si verifica, ma non anche nel grado successivo, perché il potere officioso è esercitabile solo finché sussiste. Ha poi aggiunto che le censure non attingono tutte le argomentazioni poste a base della reiezione della domanda di risoluzione, avendo i giudici escluso l’inidoneità dei beni all’uso destinato anche in ragione dell’accettazione della fornitura da parte dell’acquirente.

Poiché l’accertamento del c.t.u. costituiva solo uno degli elementi a sostegno della decisione, la mancata impugnazione degli altri rende privo di interesse l’esame della correttezza dell’operato del consulente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto dell’onere, in ipotesi di doppia conforme, di indicare le diverse ragioni di fatto dei due gradi.

Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito che la questione implicante un accertamento di fatto non trattata nella sentenza impugnata impone al ricorrente di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto lo abbia fatto, per consentire il controllo ex actis. Il quinto e il sesto motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili, perché le censure non si correlano al contenuto della decisione impugnata e si risolvono in un “non motivo”, sanzionato ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *