Vendita DPI emergenza Covid: clausola franco magazzino e onere prova conformità (App. Milano n. 569/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella vendita di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi medici (DM), la clausola di consegna “franco magazzino” attribuisce al venditore l’onere delle spese e dei rischi del trasporto fino al luogo di destinazione pattuito. Il riconoscimento implicito dei vizi da parte del venditore, manifestato attraverso tentativi di sostituzione della merce, integra una rinuncia alla prescrizione breve ex art. 1495 c.c. In assenza di prova della conformità normativa (es. marcatura CE) da parte del venditore, l’inadempimento è di non scarsa importanza e giustifica la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., a prescindere dall’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.
Il Fatto
Nel marzo 2020, una società controllata da Regione Lombardia (Aria) ordinava a una fornitrice (Eclettica) ingenti quantitativi di DPI e DM per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, pagando in via anticipata circa € 10.490.000,00. A fronte di mancate consegne e vizi della merce, l’acquirente otteneva il dissequestro di parte delle somme dalla Procura della Repubblica e risolveva i contratti per inadempimento, agendo in giudizio per la restituzione del residuo. Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando la risoluzione di tre specifici ordini (mascherine chirurgiche, tute antibatteriche e camici) e condannando la venditrice alla restituzione delle somme, già parzialmente soddisfatte dalle merci ricevute e dai fondi dissequestrati.
La venditrice proponeva appello, eccependo la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi, l’inversione dell’onere probatorio e l’errata attribuzione delle spese di trasporto, rimaste a suo carico a causa del mancato ritiro della merce dalla dogana di Malpensa. Contestava inoltre la mancata disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello, confermando integralmente la qualificazione del rapporto come compravendita civile e non come appalto pubblico. Quanto alla decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c., i giudici hanno rilevato che, per le cose da trasportare, il termine per la denuncia dei vizi decorre dal ricevimento della merce (art. 1511 c.c.). Tuttavia, la condotta del venditore volta a eliminare i vizi, manifestata attraverso ripetuti tentativi di sostituzione della merce, costituisce un riconoscimento implicito degli stessi. Tale comportamento integra una rinuncia alla prescrizione annuale, facendo decorrere la prescrizione ordinaria decennale, come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto delle spese di trasporto, la Corte ha osservato che l’ordine prevedeva espressamente la consegna “TASSATIVAMENTE presso il magazzino unico” a prezzo “franco magazzino”. Tale clausola, derogando alla regola generale dell’art. 1510 c.c., pone a carico del venditore le spese e i rischi del trasporto fino a destinazione. La venditrice aveva già dato volontaria esecuzione a tale clausola per altri ordinativi, accettandone tacitamente le condizioni. L’eccezione relativa all’impossibilità di sostenere tali costi, quantificati in € 440.000,00, è stata respinta, poiché la venditrice disponeva di fondi sufficienti e la mancata specificazione di tale onere nell’ordine ne implicava l’accettazione.
Infine, in ordine ai camici chirurgici, la Corte ha confermato la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. La fornitura di prodotti privi di marcatura CE o con etichettatura non conforme alle normative sui dispositivi medici configura un aliud pro alio. L’onere della prova della conformità resta in capo al venditore, il quale, non avendo assolto a tale onere, non può giovarsi della mancata espletazione di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU). Le carenze probatorie sono a suo esclusivo carico, rendendo la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pienamente giustificate.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione clausole di consegna: Il difensore del venditore deve mappare con rigore le clausole contrattuali. L’accettazione di un ordine con consegna “franco magazzino” senza riservare per iscritto l’onere delle spese di trasporto implica l’assunzione dei rischi e dei costi fino a destinazione, rendendo il venditore responsabile per la mancata consegna se la merce si blocca in dogana.
- Neutralizzazione prescrizione breve: In fase di gestione dei reclami, il professionista deve evitare condotte che possano essere interpretate come riconoscimento implicito del difetto (es. invio di campionature sostitutive senza riserva), poiché ciò fa decorrere la prescrizione ordinaria decennale, neutralizzando l’eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c.
- Strategia probatoria sulla conformità: Nella difesa dell’acquirente, è necessario evidenziare che l’onere di provare la conformità del bene alle normative vigenti (es. marcatura CE) grava sul venditore. L’inadempimento di tale onere probatorio è di per sé sufficiente a fondare la domanda di risoluzione per aliud pro alio, rendendo superflua la richiesta di CTU.
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Nota della Redazione
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