Rimborso IRES e valore delle comunicazioni ex art. 36-bis (Cass. civ. Sez. V n. 16422 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, qualora a fronte di un’istanza di rimborso d’imposta l’Amministrazione finanziaria emetta un provvedimento di rimborso parziale, senza riserve o indicazioni di natura interlocutoria, quel provvedimento, per la parte non rimborsata, integra rigetto implicito della richiesta originaria. Esso costituisce quindi atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Una seconda istanza di rimborso per il mancato accoglimento integrale della prima è improponibile e non può formare un silenzio-rifiuto impugnabile. Le comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 che riducono il rimborso richiesto hanno valore di provvedimenti di rimborso parziale sostitutivi del silenzio tacito; non impugnate nel termine, divengono definitive.
Il Fatto
La società contribuente, dopo aver presentato le dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2015 e 2016, richiedeva il rimborso della maggiore IRES asseritamente versata. A sostegno deduceva di aver legittimamente fruito dell’agevolazione c.d. “Tremonti ambiente”, di cui all’art. 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l’investimento in impianti fotovoltaici, e di aver già ottenuto rimborsi per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente proponeva separati ricorsi. Il giudice di primo grado li dichiarava inammissibili, ritenendo che l’Amministrazione avesse manifestato la volontà di non dar corso all’integrale rimborso mediante le comunicazioni di irregolarità notificate nel 2018, con onere di impugnare gli atti di rifiuto espresso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello, confermando la decisione e compensando le spese.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo la società contesta la qualificazione delle comunicazioni di irregolarità come diniego espresso parziale, sostenendo che esse non potessero integrare un provvedimento di rigetto della maggior somma richiesta. Con il secondo eccepisce la nullità della sentenza per omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere, assumendo che un accordo conciliativo relativo all’anno 2014 avesse travolto le comunicazioni relative agli anni 2015 e 2016.
La Corte ritiene infondato il primo motivo. Richiamando Cass. 24 agosto 2021, n. 23382, afferma la legittimità del recupero di credito d’imposta attraverso la procedura dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. Sul punto richiama il principio già enunciato da Cass. 22 ottobre 2020, n. 23157, Cass. 22 aprile 2015, n. 8195 e Cass. 24 novembre 2010, n. 23786: il provvedimento di rimborso parziale che non rechi riserve o indicazioni di natura interlocutoria vale, per la parte non rimborsata, come rigetto implicito dell’istanza originaria, è atto impugnabile quale rifiuto espresso e rende improponibile una seconda istanza di rimborso.
Ne deriva che le comunicazioni di irregolarità con cui l’Amministrazione ha ridotto il rimborso IRES costituiscono provvedimenti sostitutivi del silenzio tacito serbato fino a quel momento, divenuti definitivi perché non impugnati nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Correttamente, pertanto, i ricorsi avverso i silenzi-diniego sono stati dichiarati inammissibili, essendosi la volontà di diniego manifestata prima dell’introduzione dei giudizi.
Anche il secondo motivo è infondato. Per gli anni d’imposta 2015-2016 non è intervenuto alcun provvedimento di riconoscimento integrale del rimborso, né un accordo di mediazione. Le valutazioni compiute per i precedenti anni, in particolare il 2014, nell’ambito di un procedimento di mediazione, non possono valere per altri periodi d’imposta e non incidono sull’esito di un diverso giudizio. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alle somme di cui agli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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