Costi infragruppo, onere della prova dell’utilità effettiva e deducibilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 5753 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di costi c.d. infragruppo, la deducibilità del corrispettivo riconosciuto alla capogruppo o alla società incaricata del servizio è subordinata alla condizione che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata. L’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi grava sul contribuente che afferma di aver ricevuto il servizio, il quale è tenuto a una specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita, non essendo sufficiente l’esibizione del contratto e la fatturazione dei corrispettivi. L’erronea o mancata indicazione nell’avviso di accertamento della norma asseritamente violata non comporta la nullità dell’atto qualora la motivazione individui analiticamente i presupposti di fatto della pretesa. Le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi di reddito sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente dedurre un costo in un esercizio diverso da quello di competenza, né operare compensazioni con crediti di altri periodi d’imposta.
Il Fatto
La società, operante nella commercializzazione di carburante per aviazione e consolidata nella fiscalità di gruppo della controllante, riceveva nel 2012 una verifica fiscale, conclusasi con la notifica di tre avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2010. L’Agenzia delle entrate contestava, tra l’altro, la deducibilità di costi derivanti da accordi di ripartizione dei costi infragruppo con la consociata estera, la ripresa a tassazione di costi ritenuti non di competenza e l’applicazione della maggiorazione Ires c.d. Robin Tax.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi delle società, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita dall’Ufficio, accoglieva l’appello limitatamente al rilievo relativo ai costi non di competenza. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e, incidentale, le società. In prossimità dell’udienza, le parti dichiaravano l’avvenuta definizione della lite per due dei tre avvisi di accertamento, relativa ai rilievi Robin Tax e Irap.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente ai motivi concernenti gli avvisi di accertamento definiti in base alla normativa sulla rottamazione delle liti fiscali pendenti.
Nel merito, il primo motivo del ricorso principale è stato ritenuto fondato. La Corte ha affermato che l’erronea indicazione, nell’avviso di accertamento, della norma di legge in tesi violata non è causa di nullità dell’atto quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati, tali da legittimare la pretesa anche sulla base di una diversa disposizione. Nel caso di specie, il difetto di inerenza dei costi era stato analiticamente argomentato dall’Ufficio, sicché il richiamo alla sola disciplina del transfer pricing non inficiava la validità dell’accertamento.
Quanto alla deducibilità dei costi infragruppo, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo è deducibile solo se la controllata dimostri di aver tratto dal servizio un’utilità effettiva o potenziale, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata. Non sono sufficienti l’esibizione del contratto e la fatturazione dei corrispettivi, occorrendo la specifica allegazione degli elementi che consentano di verificare la concreta riferibilità del servizio alle esigenze dell’attività d’impresa della consociata. La CTR, nell’accogliere la deduzione sulla base di generiche valutazioni circa l’utilità dei servizi per l’attività svolta dalla società, aveva omesso di verificare la sussistenza di una relazione specifica tra i servizi e determinate necessità della contribuente.
Il primo motivo del ricorso incidentale è stato rigettato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il recupero a tassazione di costi in base al criterio di competenza temporale non determina una duplicazione d’imposta, essendo le relative regole inderogabili e non potendo il contribuente scegliere l’esercizio di deduzione secondo la propria convenienza. La società, che aveva dedotto nel 2010 costi di competenza del 2009, avrebbe dovuto attivare i rimedi ordinari della dichiarazione integrativa e dell’istanza di rimborso. I restanti motivi del ricorso incidentale sono rimasti assorbiti per effetto della definizione della lite. In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
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Nota della Redazione
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