Eccesso di potere giurisdizionale e interesse a impugnare l’acquisizione gratuita (Cass. civ. Sez. Un. n. 16615 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale per arretramento decisorio, denunziabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura solo quando il giudice amministrativo escluda la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto di funzione giurisdizionale. Non si configura, invece, quando la negazione della tutela derivi dall’errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, o dalla valutazione degli interessi in fatto. Rientra in quest’ultima ipotesi la statuizione con cui il Consiglio di Stato nega ai proprietari confinanti un interesse qualificato e differenziato ad impugnare la delibera di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo, poiché quella pronuncia non esclude in astratto la giustiziabilità dell’atto, ma ne verifica l’incidenza concreta sulla sfera giuridica dei ricorrenti. Parimenti estranea ai limiti esterni della giurisdizione è la censura che investa l’individuazione e l’interpretazione del giudicato da parte del giudice speciale, trattandosi di error in iudicando devolvibile solo nei limiti dell’art. 360 cod. proc. civ.
Il Fatto
Tre proprietari confinanti avevano da tempo contestato la legittimità di un parcheggio multipiano edificato con consistente superamento della volumetria ammessa dall’art. 7 del D.M. n. 1444/1968, ottenendone il definitivo accertamento dell’abusività. Adito nuovamente il giudice amministrativo, i ricorrenti impugnavano la determina di assegnazione del termine per demolire, il protocollo di intesa tra il Comune e la società proprietaria, la conseguente acquisizione gratuita del fabbricato al patrimonio comunale e la delibera con cui era stato dichiarato il prevalente interesse pubblico alla conservazione dell’edificio, con destinazione a garage pubblico.
Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso. Il Consiglio di Stato, in riforma parziale, riconosceva ai vicini un interesse differenziato a contestare la sola delibera di conservazione, ma nel merito la riteneva legittima; confermava invece il difetto di interesse ad impugnare l’atto di acquisizione. Proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, le Sezioni Unite sono state investite della questione se la pronuncia del giudice amministrativo integri un rifiuto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dall’indirizzo consolidato secondo cui l’arretramento decisorio rileva solo se il giudice speciale affermi che una determinata materia o tipologia provvedimentale non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale in via generale ed assoluta — difetto assoluto di giurisdizione. Il rifiuto sindacabile è dunque quello astratto, non quello che scaturisce dalla non corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto.
Nel caso concreto manca l’indispensabile connotato di assolutezza. Il Consiglio di Stato non ha affermato la non giustiziabilità in sé delle delibere di acquisizione al patrimonio pubblico, limitandosi a rilevare che i vicini non vantavano un interesse qualificato e differenziato a impugnarle, essendo per essi indifferente che il bene appartenesse alla società o al Comune. La valutazione ha correlato l’interesse all’impugnazione con la posizione di proprietari richiedenti la demolizione, bene della vita che rilevava già in sede di delibazione della domanda di annullamento della delibera conservativa.
Il convincimento del giudice amministrativo non dipende quindi da un pregiudiziale arretramento, ma dalla ravvisata connessione e interdipendenza delle domande e degli interessi sottesi. Ad avviso delle Sezioni Unite è dirimente che la statuizione di difetto di interesse poggiasse anche su una diversa e autosufficiente ragione decisoria, fondata sul giudicato esterno formatosi tra le parti. Le doglianze dei ricorrenti sulla cattiva applicazione delle norme in tema di giudicato si risolvono in una censura di error in iudicando, giammai in un motivo attinente alla giurisdizione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo si configura solo quando il giudice compia una diretta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, o sostituisca la propria volontà a quella della pubblica amministrazione. Nel caso di specie il Consiglio di Stato si è limitato a un controllo di legittimità, formale e sostanziale, recependo la scelta dell’amministrazione nella sua conformità alla legge e riconoscendo la preponderanza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’immobile rispetto al ripristino della legalità violata.
La Corte ha così rigettato il ricorso, ponendo le spese a carico dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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