Omessa pronuncia sul difetto di traduzione del decreto di espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 16536 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero, il giudice di pace che ometta di pronunciarsi sul motivo relativo al difetto di traduzione dell’atto notificato nella lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, secondo la preferenza dallo stesso indicata, incorre in un error in procedendum censurabile ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. La questione, ritualmente sottoposta al giudice di merito e riprodotta in cassazione in conformità al principio di autosufficienza, impone una pronuncia specifica, poiché attiene alla garanzia difensiva dello straniero. L’omessa pronuncia determina la cassazione con rinvio davanti al giudice di merito in persona di diverso magistrato, restando assorbite le ulteriori censure.
Il Fatto
Un cittadino straniero propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva respinto l’opposizione contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il provvedimento si fondava sul trattenimento nel territorio nazionale in violazione dell’art. 13, co. 2, lett. b), d.lgs. 286/98, dopo il rigetto di una prima domanda di protezione internazionale e la declaratoria di inammissibilità di una successiva domanda reiterata.
Il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione rilevando l’insufficienza delle contestazioni sulla conformità della copia notificata e la mancanza di prova di ragioni ostative all’espulsione. Il ricorrente censura, tra l’altro, l’omessa pronuncia sul motivo concernente il difetto di traduzione dell’atto notificato. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si denuncia motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 23, co. 1, d.lgs. 82/2005, dell’art. 13, co. 7, d.lgs. 286/98 e dell’art. 8 CEDU. Il ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia dato risposta argomentata alle proprie richieste e abbia omesso di pronunciarsi su alcune censure.
Il Collegio ritiene il motivo fondato limitatamente al vizio di omessa pronuncia sul secondo motivo di gravame, relativo al difetto di traduzione dell’atto notificato nella lingua conosciuta dallo straniero o in una delle tre lingue veicolari, «secondo la preferenza indicata dall’interessato». La questione risulta effettivamente sottoposta al vaglio del giudice di merito nel ricorso contro il decreto prefettizio e riprodotta nel ricorso per cassazione in conformità al principio di autosufficienza.
La sentenza impugnata non tratta in alcun modo tale questione. La Corte qualifica il vizio come error in procedendo, poiché il giudice ha pretermesso una domanda che esigeva una specifica decisione. Tutte le altre censure restano assorbite per il carattere decisivo dell’oggetto della censura accolta.
Il primo motivo è quindi accolto nei limiti indicati e la sentenza è cassata con rinvio al Giudice di Pace, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La pronuncia ribadisce il rilievo autonomo del vizio di traduzione quale presidio della garanzia difensiva dello straniero destinatario del provvedimento espulsivo.
Nota della Redazione
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