Cessione di immobili strumentali esclusa dal pro rata IVA (Cass. civ. Sez. V n. 16664 del 22.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le cessioni di beni ammortizzabili, tra cui rientrano gli immobili strumentali per natura o destinazione e le loro pertinenze, sono escluse dal calcolo della percentuale di detrazione IVA (pro rata) ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972. La nozione di bene ammortizzabile, in mancanza di definizione interna in materia di IVA, va ricostruita secondo un’interpretazione conforme alla direttiva, facendo riferimento alla nozione ampia ed economica di beni di investimento, comprensiva dei beni destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo medio-lungo. La scelta imprenditoriale di collocare gli immobili tra i beni strumentali anziché tra i beni merce non è sindacabile dall’Amministrazione finanziaria, salvo che costituisca operazione fraudolenta o esuli dall’oggetto sociale. Il difetto di motivazione è censurabile in Cassazione solo quando si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per motivazione apparente o incomprensibile.
Il Fatto
La società contribuente, un consorzio agrario, riceveva due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2009 e 2010. L’Ufficio applicava il pro rata di indetraibilità dell’IVA rilevando che le cessioni di immobili in regime di esenzione non potevano consentire il mantenimento dell’intera detrazione, perché l’attività di compravendita immobiliare non era occasionale, per numero e valore delle cessioni rispetto al totale delle operazioni attive.
La CTP di Novara accoglieva i ricorsi riuniti. La CTR del Piemonte rigettava l’appello dell’Agenzia, osservando che gli immobili ceduti non erano beni merce ma beni strumentali per natura e destinazione, regolarmente iscritti tra le immobilizzazioni materiali e adibiti a depositi e negozi; alcune unità erano qualificate come pertinenze ai sensi dell’art. 817 cod. civ. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il quadro normativo del pro rata IVA. L’art. 168 della direttiva IVA riconosce il diritto alla detrazione; l’art. 173, § 1 ammette la detrazione solo in proporzione alle operazioni che danno diritto a detrazione. Il meccanismo è recepito dagli artt. 19 e 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, l’art. 19-bis, comma 2 esclude dal calcolo le cessioni di beni ammortizzabili.
Il primo motivo, che denunciava motivazione apparente, è infondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: l’anomalia motivazionale censurabile è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, consistente in mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile. La sentenza impugnata, pur con eventuali profili di insufficienza, palesa l’iter logico seguito e supera il minimo costituzionale.
Il secondo motivo è inammissibile: la censura non si confronta con la ratio decidendi e non è decisiva, poiché il rilievo sulla mancata contestazione riguarda solo le pertinenze, mentre la qualificazione pertinenziale si fonda anche su un accertamento in fatto del rapporto di complementarietà funzionale con il bene principale.
Anche il terzo motivo è inammissibile. La collocazione degli immobili tra beni strumentali o beni merce dipende da una scelta imprenditoriale non sindacabile dal Fisco, ove non fraudolenta o estranea all’oggetto sociale. La CTR aveva accertato la destinazione concreta dei beni come strumentali o pertinenze; la contestazione mira a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Il quarto motivo è infondato. Richiamando la nozione ampia di bene di investimento elaborata dalle Sezioni Unite n. 13162 del 2024, la Corte conferma che le cessioni di immobili strumentali, finalizzate alla dismissione di beni utilizzati nell’impresa, sono correttamente escluse dal calcolo del pro rata. Non pertinente il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia UE del 6 marzo 2008, causa C-98/07, relativa a fattispecie diversa. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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