Giudicato favorevole del coobbligato opponibile al creditore anche per il solido che non ha impugnato (Cass. civ. Sez. 5 n. 19157 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni solidali di natura tributaria, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato nei confronti dell’ente impositor può essere opposto dall’altro condebitore che non ha partecipato al giudizio, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., a meno che nei confronti di quest’ultimo si sia formato un giudicato diretto. L’omessa impugnazione dell’avviso di liquidazione, prodromico rispetto alla cartella, da parte del coobbligato rende irretrattabile la pretesa tributaria nei suoi confronti, indipendentemente dall’esito del giudizio instaurato da altro obbligato in solido.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’opposizione a una cartella di pagamento emessa in relazione a un avviso di liquidazione per imposta di registro, tassa ipotecaria e catastale e sanzioni, a seguito di una dichiarazione di successione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente, e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, affermando la sussistenza di una coobbligazione solidale tra gli eredi e rilevando che l’avviso di liquidazione era stato notificato anche alla contribuente, che non lo aveva impugnato.
La contribuente ricorreva per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea estensione del giudicato formatosi a seguito del rigetto del ricorso proposto da altro coobbligato, e l’omessa prova della notifica dell’avviso nei propri confronti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti rispettivamente il vizio di motivazione e l’efficacia del giudicato tra coobbligati solidali. In proposito, ha ribadito che l’art. 1306 cod. civ. riflette il principio per cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri, i quali possono tuttavia opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da altro condebitore. Tale principio, già ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità in materia tributaria, opera anche a favore del coobbligato che non ha impugnato l’accertamento, con il solo limite che il giudicato non può essere fatto valere da chi ne sia direttamente destinatario.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha rilevato che la questione relativa all’estensione del giudicato favorevole risultava superata dall’accertamento, non adeguatamente censurato, secondo cui l’avviso di liquidazione era stato notificato anche alla contribuente, che non lo aveva opposto. Tale omissione rendeva irretrattabile la pretesa tributaria nei suoi confronti, indipendentemente dall’esito del giudizio instaurato da altro coobbligato.
Quanto al terzo motivo, concernente la dedotta omissione di notifica dell’atto presupposto, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, trattandosi di una censura volta a contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, estranea al sindacato di legittimità, che non può essere esercitato attraverso la denuncia di una violazione di legge.
La Corte ha infine rigettato i motivi relativi alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente e alla violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., nonché quello concernente l’omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo la ricorrente provveduto a trascrivere o localizzare la cartella impugnata.
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Nota della Redazione
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