Accertamento a tavolino, nessun obbligo di allegare il p.v.c. (Cass. civ. Sez. V n. 2469 del 02.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le garanzie del contraddittorio fissate dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali in cui si esercita l’attività d’impresa o di lavoro autonomo. L’emissione di un processo verbale di contestazione non è normativamente prevista in caso di accertamento a tavolino, sicché non sussiste alcun obbligo di allegazione del p.v.c. all’atto impositivo. Nel regime dell’art. 7 della legge n. 212/2000 l’obbligo di motivazione dell’atto tributario può essere adempiuto anche per relationem, mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti, se questi sono allegati all’atto notificato ovvero se lo stesso ne riproduce il contenuto essenziale, inteso come l’insieme delle parti necessarie e sufficienti a sostenere il provvedimento adottato.
Il Fatto
I contribuenti, soci di una società, ricevono un avviso di accertamento con cui l’Ufficio riprende a tassazione il maggior reddito d’impresa ai fini Irpef e Irap per l’anno d’imposta 2008, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di oltre euro 71.000,00. L’atto si fonda su un precedente p.v.c., non notificato unitamente all’avviso e privo della sottoscrizione dei contribuenti, la cui conoscenza sarebbe stata raggiunta solo mediante accesso agli atti.
I contribuenti propongono distinti ricorsi davanti al giudice di primo grado, che li accoglie in via parziale. La CTR, riuniti gli appelli, respinge quelli dei contribuenti e accoglie quello principale dell’Ufficio, riformando le decisioni di primo grado sul rilievo che la restituzione dei prestiti non rientra in alcuna delle voci del conto economico di cui all’art. 2425 cod. civ. I contribuenti ricorrono per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per carenza di motivazione e per omesso esame del fatto storico relativo alla mancata notifica e allegazione del p.v.c. La Corte lo dichiara inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi fondata sull’integrale conoscenza dell’atto da parte dei contribuenti, e comunque infondato nel merito.
La Corte ricostruisce la fattispecie come accertamento a tavolino, eseguito senza accesso nella sfera diretta del contribuente. Richiamando l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e la giurisprudenza di legittimità, osserva che le garanzie del contraddittorio valgono solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali d’impresa. Il processo verbale di contestazione non è previsto per l’accertamento a tavolino.
Quanto all’obbligo di allegazione, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la motivazione può essere per relationem: l’atto richiamato deve essere allegato oppure il provvedimento deve riprodurne il contenuto essenziale. Questo deve consentire al contribuente la comprensione della ragione del prelievo e al giudice il controllo della legittimità dell’imposizione.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto delle eccezioni svolte in appello, mentre si è limitato alle sole rubriche, impedendo il raffronto tra chiesto e pronunciato. La Corte ricorda che l’omessa pronuncia va fatta valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., non con la violazione di norma sostanziale.
Il terzo motivo è infondato: la CTR ha reso motivazione logica e coerente, incompatibile con le eccezioni dei contribuenti, che risultano quindi implicitamente rigettate. Il quarto motivo è inammissibile, poiché nel paradigma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non rientra l’omessa valutazione di deduzioni difensive né l’omessa disamina di questioni. L’ultimo motivo è inammissibile perché l’art. 85 TUIR non era confluito nel thema decidendum dei gradi di merito e la doglianza non coglie la ratio decidendi. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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