Abuso del diritto e onere probatorio: legittime le presunzioni dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 17460 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso del diritto di cui all’art. 10-bis l. n. 212/2000, l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria può essere assolto anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. presuppone un’erronea ricognizione della fattispecie astratta; l’allegazione di un’erronea lettura della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del giudice di merito e va dedotta, se del caso, come vizio di motivazione. È pertanto inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge, miri a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. La motivazione è apparente solo se omette gli elementi del convincimento o li indica senza disamina logico-giuridica, risultando priva del minimo costituzionale.
Il Fatto
La società contribuente, attiva nel settore della vigilanza privata, acquistava un ramo d’azienda, comprendente un marchio e l’avviamento, quantificato in € 1.500.000,00. Pochi mesi dopo rivendeva il marchio a una società con cui condivideva il management al prezzo di € 100.000,00. L’Ufficio, ritenuto il corrispettivo vile, procedeva a ripresa a tassazione per la minusvalenza generata, qualificando l’operazione come antieconomica e integrativa di abuso del diritto ex art. 10-bis l. n. 212/2000.
Il primo grado era sostanzialmente favorevole alla contribuente. La CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, confermava la ripresa a tassazione. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’istanza di rinvio formulata dalla contribuente per valutare la definizione agevolata della controversia. L’istanza è respinta: non si tratta di adesione a una procedura già in essere, con codificato rinvio della trattazione, ma di una mera valutazione di convenienza, che non si inserisce in un percorso normativamente prestabilito e si riduce a una richiesta di rinvio mero, non prospettabile nel giudizio di legittimità.
Passando ai motivi, la Corte affronta anzitutto il secondo, logicamente precedente perché attinente alla struttura della motivazione: se questa mancasse, la sentenza non sarebbe nemmeno scrutinabile. Il motivo è respinto. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice di merito non indica gli elementi del proprio convincimento o li indica senza approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo sul ragionamento. In tali casi la sentenza resta priva del minimo costituzionale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, seguite da Cass. VI-5 n. 5209/2018. Nel caso concreto, la motivazione impugnata è ritenuta del tutto adeguata.
Il primo motivo è invece dichiarato inammissibile, perché richiede una rivalutazione dell’apporto probatorio per giungere a un risultato diverso da quello della CTR. La Corte ribadisce la distinzione tra violazione di legge, che implica un problema interpretativo della norma, e l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che inerisce alla valutazione del giudice di merito e va dedotta come vizio di motivazione. Il giudizio di legittimità non consente di riesaminare il merito, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni.
Il motivo è inoltre ritenuto infondato: sull’abuso del diritto l’onere probatorio a carico dell’Agenzia può essere assolto anche con presunzioni (richiamate Cass. V n. 27709/2022, n. 32303/2024 e n. 580/2025) e, nella specie, può ritenersi assolto. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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