Cessione credito in blocco: onere probatorio del cessionario (Cass. civ. Sez. I n. 16666 del 22.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito. Spetta pertanto a chi agisce allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili del convenuto. In tema di cessione del credito, il trasferimento della titolarità si perfeziona con l’accordo tra cedente e cessionario e attribuisce al solo cessionario la legittimazione ad agire. La notifica della cessione al debitore ceduto, ex art. 1264 cod. civ., rileva unicamente ai fini dell’opponibilità. Chi agisce come successore a titolo particolare in virtù di una cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha l’onere di provare il compimento dell’operazione e l’inclusione del singolo credito nella stessa, salvo riconoscimento del resistente. L’esistenza della cessione in blocco può desumersi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ove non contestata, ma non si presume che i singoli rapporti vi siano compresi, salvo cessione dell’intera azienda bancaria.

Il Fatto

Il giudice delegato al fallimento di un imprenditore individuale non ammetteva al passivo il credito vantato da una banca, quale procuratrice speciale di una società veicolo, per un importo complessivo di oltre un milione e seicentomila euro. La banca proponeva opposizione allo stato passivo.

Il Tribunale di Gela, in via preliminare, riteneva infondata l’eccezione della curatela relativa al difetto di prova della cessione e alla carenza di legittimazione ad agire dell’opponente, sul rilievo che ai fini dell’efficacia della cessione non era necessario il consenso del debitore. Nel merito accoglieva parzialmente l’opposizione. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione, articolando otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, per il rapporto di connessione che li lega. Il primo denuncia la nullità del decreto per difetto di motivazione; il secondo la violazione dell’art. 1260 cod. civ. in relazione alla disciplina speciale sulla cessione in blocco; il terzo la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. per difetto di legittimazione dell’opponente.

Il principio cardine è che la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito: spetta all’attore allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili del convenuto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 2951/2016 e, nello stesso senso, da Cass. n. 25860/2024. Essendo pacifico che il rapporto originario era intercorso tra il fallito e la banca cedente, e che il credito era stato dedotto come ceduto alla società veicolo, era onere di quest’ultima — e per essa della procuratrice speciale che aveva agito — dimostrare l’avvenuta cessione e la conseguente titolarità.

Il Tribunale si è limitato a richiamare la disciplina dell’art. 1264 cod. civ. sull’opponibilità della cessione al debitore ceduto, senza considerare che la cessione si perfeziona con l’accordo tra le parti, opera il trasferimento del diritto e attribuisce al solo cessionario la legittimazione ad agire, secondo Cass. n. 4432/1977 e Cass. n. 11436/2021. La confusione tra prova della cessione e notifica ha indotto il giudice di merito a soprassedere dall’indagare se esistesse la dimostrazione dell’avvenuta cessione, rigettando l’eccezione senza supporto motivazionale.

La Corte precisa che la prova doveva essere fornita dall’opponente a prescindere dal fatto che la cessionaria fosse costituita a mezzo della stessa cedente in veste di procuratrice speciale, circostanza che non vale ad alterare le regole generali sulla dimostrazione della titolarità. Quanto all’onere probatorio, in caso di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993 — norma che deroga alla disciplina codicistica sull’opponibilità — spetta pur sempre al cessionario provare che il credito controverso era compreso tra quelli compravenduti, giacché il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato alla prova dell’oggetto della cessione: così Cass. n. 4116/2016 e Cass. n. 24798/2020. L’esistenza della cessione in blocco può desumersi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ove non contestata, ma non si presume che i singoli rapporti vi siano compresi, salvo cessione dell’intera azienda bancaria.

L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe le ulteriori censure. Il provvedimento è cassato con rinvio al Tribunale di Gela, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi illustrati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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