Concorso di colpa del creditore rilevabile d’ufficio anche in appello (Cass. civ. Sez. I n. 3912 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall’art. 1227, primo comma, cod. civ., può essere rilevato d’ufficio dal giudice anche in appello, indipendentemente da specifiche richieste della parte, purché risultino allegati e prospettati gli elementi di fatto sui quali la deduzione si fonda. Il rilievo officioso incontra il solo limite del giudicato interno: ove sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di appello pronuncia se la questione è devoluta con l’impugnazione. La parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito agli atti di causa deve dedurre la violazione dei canoni di ermeneutica e indicare le considerazioni in contrasto con essi, non potendo il sindacato di legittimità investire il risultato interpretativo in sé.
Il Fatto
Una società appaltatrice ottiene in primo grado un risarcimento di oltre 915.000 euro per i vizi del progetto definitivo di un appalto integrato, lamentati mediante riserve. La Corte d’appello accoglie parzialmente il gravame del committente, riducendo la somma alla metà per il concorso di colpa dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.
La società ricorre in cassazione con quattro motivi. Il primo contesta la riduzione risarcitoria per rilievo officioso del concorso di colpa, mai sollecitato dal committente. Il secondo nega la configurabilità della colpa dell’appaltatore. Il terzo e il quarto denunciano il difetto di motivazione sulla misura del 50% e la mancata rinnovazione della c.t.u.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove da una premessa consolidata: l’allegazione del fatto colposo del creditore è una mera difesa, esaminabile e verificabile d’ufficio dal giudice, a prescindere da argomentazioni e richieste della parte. Vale però la regola reciproca: chi lamenti la carenza assertiva degli elementi di fatto e si dolga del rilievo officioso deve provare che gli atti processuali fossero privi di tali elementi. Su questa base opera il limite del giudicato interno, declinato secondo il precedente Sez. III n. 27258 del 2024.
La Corte rileva che l’appaltatrice non ha trascritto né riassunto gli atti e la sentenza di primo grado, sì da non porre la Suprema Corte nella condizione di verificare l’assenza delle allegazioni difensive del committente. Nell’unico stralcio della comparsa di risposta richiamato, la stessa ricorrente riferisce che la difesa erariale aveva evocato la non imputabilità della scoperta geologica della falda: elemento compatibile con l’allegazione implicita del concorso di colpa. Il rilievo officioso non è dunque avvenuto a sorpresa.
In tema di interpretazione degli atti processuali, la Corte richiama il criterio secondo cui la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., indicando a pena di inammissibilità le considerazioni in contrasto (sul punto Sez. I n. 16057 del 2016). Il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo, che appartiene ai giudizi di fatto riservati al merito. Il primo e il secondo motivo sono pertanto inammissibili, perché tendono a una nuova valutazione dei fatti.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La conclusione sintetica sul concorso del 50% va letta insieme alle pagine precedenti della sentenza d’appello, dove la Corte ha esaminato condotte e contenuti dei due progetti: non un paritario mezzo salomonico, ma un apprezzamento di merito chiaro e non sindacabile. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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