Compensazione delle spese per obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass. civ. Sez. III n. 16844 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla concessione o meno della compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula, di regola, dal sindacato di legittimità. Le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. costituiscono nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il giudice di legittimità può sindacare l’argomentazione del merito solo in due casi: quando ricorra una motivazione apparente, per essersi il giudice limitato a una enunciazione astratta, oppure quando le ragioni addotte risultino illogiche o erronee. Al di fuori di tali ipotesi il motivo è inammissibile, non potendo la Corte spingersi a misurare nel concreto la gravità e l’eccezionalità delle ragioni.

Il Fatto

Un proprietario evocava in giudizio la società appaltatrice e il professionista incaricato della pratica edilizia per il risarcimento dei danni conseguenti al crollo della propria abitazione, riconducibile allo scavo eseguito in aderenza. Nel giudizio di primo grado il Tribunale condannava la sola società, con esclusione della responsabilità del professionista, e disponeva la compensazione integrale delle spese.

Il professionista impugnava la decisione lamentando, tra l’altro, l’ingiustizia della compensazione. La Corte d’appello rigettava l’appello principale e quello incidentale, confermando la statuizione sulle spese. Avverso tale decisione il professionista proponeva ricorso per cassazione, resistito dalle altre parti con controricorsi, mentre il proprietario proponeva ricorso incidentale subordinato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente principale censurava la compensazione integrale delle spese, sostenendo che l’incertezza delle questioni di fatto e di diritto non potesse costituire ragione grave ed eccezionale e che, comunque, la documentazione acquisita sin dall’origine escludesse ogni incertezza sul ruolo del professionista. La Corte richiama il percorso della giurisprudenza costituzionale e di legittimità: la sentenza n. 77 del 2018 della Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevedeva la compensazione per altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle del primo comma.

Su tale base la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le gravi ed eccezionali ragioni possono consistere in una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il sindacato della Corte resta però circoscritto: esso è ammesso quando il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta, così incorrendo in motivazione apparente, oppure quando le ragioni addotte siano illogiche o erronee. Non è invece consentito alla Corte misurare la concreta gravità ed eccezionalità delle ragioni, valutazione che appartiene esclusivamente al giudice di merito.

Nel caso concreto la Corte territoriale aveva confermato la motivazione del primo giudice, fondata sulla sussistenza di elementi di incertezza in fatto idonei a incidere sulla conoscibilità a priori della fondatezza della domanda, precisando che l’individuazione delle responsabilità nel crollo era stata tutt’altro che agevole. Tale argomentazione esclude sia la motivazione apparente sia l’illogicità o l’erroneità della valutazione. Il motivo è quindi disatteso.

Con le ulteriori censure il ricorrente deduceva il vizio di motivazione e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre alla violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per la condanna alle spese dei terzi chiamati in garanzia. La Corte dichiara inammissibili i motivi generici, per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e infondato quello sulle spese. Quanto alla chiamata del terzo per garanzia impropria, la condanna alle spese discende dalla responsabilità dell’attore di avere dato luogo, con una pretesa infondata, a un giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo.

Il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale, chiaramente subordinato all’accoglimento del primo, è dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è condannato alle spese di lite e si dà atto dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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