Inammissibile il ricorso per Cassazione che ripropone le tesi di merito senza censurare la ratio della sentenza, con condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 12679 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le tesi difensive già disattese nel merito, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., configurandosi come un “non motivo”. L’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e non è esperibile quando lo spostamento patrimoniale sia conseguenza di un contratto che conservi la sua efficacia, ancorché la locupletazione derivi dall’inadempimento dell’obbligato. La richiesta di decisione del ricorso dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., seguita da decisione conforme, comporta la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Il Fatto
Una casa di cura conveniva in giudizio la ASL per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento, in presenza di contratti scritti con la struttura pubblica. In subordine, l’attrice proponeva domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e domanda risarcitoria, deducendo l’inadempimento della ASL per l’errata determinazione del tetto di spesa.
Il Tribunale respingeva tutte le domande e la Corte d’appello confermava la decisione, escludendo l’esperibilità dell’azione di arricchimento per il difetto del requisito di sussidiarietà. La casa di cura proponeva ricorso per cassazione, censurando la sentenza per falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando il difetto di specificità del motivo. Richiamando il principio per cui il ricorso deve tradursi in una critica motivata della decisione impugnata, il Collegio ha rilevato che la doglianza della ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello.
La Corte d’appello aveva fondato il rigetto sulla natura sussidiaria dell’azione ex art. 2041 c.c., evidenziando come l’esistenza di contratti scritti ed efficaci tra le parti escludesse l’ingiustificatezza dello spostamento patrimoniale. La ricorrente, invece, aveva incentrato la propria censura sull’inadempimento della ASL, senza confutare il presupposto logico-giuridico posto dal giudice di merito, ossia la vigenza di un regolamento contrattuale che disciplinava compiutamente i rapporti tra le parti.
Il Collegio ha confermato il consolidato orientamento secondo cui l’azione generale di arricchimento è esperibile solo in assenza di altra azione basata su un contratto. Qualora la locupletazione sia conseguenza di un contratto che conservi efficacia, la causa non può dirsi ingiusta, anche quando l’inadempimento dell’obbligato abbia determinato il mancato rispetto dei termini per la fissazione del budget. Tale principio è stato ribadito con specifico riguardo ai rapporti tra strutture accreditate e ASL, in considerazione della funzione di contenimento della spesa sanitaria propria del sistema di regressione tariffaria.
La Cassazione ha infine applicato l’art. 96, comma 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. La richiesta di decisione del ricorso, successiva alla comunicazione della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., seguita da una decisione conforme alla proposta, integra una ipotesi di abuso del processo codificata dal legislatore, pur non traducendosi in un automatismo sanzionatorio.
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Nota della Redazione
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