Appello tributario, specificità dei motivi e motivazione dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 16855 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, non impone una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate, potendo queste evincersi anche implicitamente dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso. La riproposizione delle argomentazioni disattese dal giudice di primo grado, in contrapposizione alla motivazione della sentenza impugnata, assolve l’onere di impugnazione specifica, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, quale mezzo non limitato al controllo di vizi specifici ma volto al riesame della causa nel merito. Quanto alla motivazione dell’avviso di accertamento, l’art. 7, legge n. 212/2000 esige la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sull’effettivo verificarsi dei fatti e sulla loro idoneità a sostenere la pretesa impositiva.
Il Fatto
Una società contribuente impugna l’avviso di accertamento relativo all’imposta di pubblicità per l’anno 2012, emesso dalla concessionaria dei tributi locali. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso, rilevando la carenza motivazionale dell’atto. La Commissione tributaria regionale, in riforma, riconosce la legittimità dell’avviso, ritenendolo conforme all’art. 10 d.lgs. n. 507/1993 per l’indicazione del soggetto passivo, delle caratteristiche e dell’ubicazione dei mezzi pubblicitari, dell’imposta, delle sopratasse e degli interessi.
La società contribuente ricorre per cassazione con due motivi, deducendo l’inammissibilità dell’appello della concessionaria per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, la violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo. Resiste la concessionaria con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del controricorso. Il requisito di specifica indicazione degli atti e dei documenti, di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 370, secondo comma, cod. proc. civ., è valutato in maniera meno rigorosa rispetto al ricorso, avendo il controricorso funzione di sostenere la decisione impugnata. L’eccezione, peraltro, non individua i documenti omessi.
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce il significato dell’art. 342 cod. proc. civ. alla luce delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017. La novella del 2012 non ha mutato i connotati dell’atto d’appello: le questioni contestate devono essere chiaramente enucleate con le relative doglianze. Ove le argomentazioni del primo giudice non abbiano vagliato le tesi della parte, l’atto può consistere in una ripresa delle difese di primo grado.
Il principio è che l’appellante deve porre il giudice superiore in condizione di comprendere il contenuto della censura, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando perché siano censurabili. La verifica va condotta in concreto, senza che siano richieste l’indicazione delle norme violate o una formalistica enunciazione delle ragioni.
Nel processo tributario, gli elementi di specificità possono ricavarsi anche per implicito dall’intero atto, comprese le premesse in fatto e le conclusioni. La riproposizione delle ragioni di impugnazione dell’atto impositivo in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice assolve l’onere di impugnazione specifica, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello. Nel caso concreto l’atto d’appello, riportato per ampi stralci, supera la declaratoria di inammissibilità.
Sul secondo motivo, la Corte esclude la dedotta insufficienza motivazionale. L’avviso reca le fonti normative, il periodo di esposizione, il dettaglio del numero dei mezzi, l’ubicazione, la tipologia, i metri quadrati, la tariffa unitaria e le tariffe applicate. L’obbligo dell’art. 7, legge n. 212/2000 non può essere dilatato fino a ricomprendere la descrizione dei mezzi che si presumono conosciuti. Il requisito motivazionale esige la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi. Essendo il calcolo predeterminato per legge, la censura è respinta. Segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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