Tosap dovuta al concessionario che gestisce il parcheggio in proprio (Cass. civ. Sez. V n. 16868 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto della Tosap, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507/1993, è integrato dall’occupazione di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale che sottragga effettivamente la superficie all’uso pubblico, ovvero dall’utilizzazione particolare ed eccezionale di essa. Ove l’ente abbia dato in concessione un’area da destinare a parcheggio e l’atto di concessione abbia ad oggetto l’area stessa, e non la gestione del servizio di parcheggio, il tributo è dovuto dal concessionario, che esercita una tipica attività d’impresa con fine lucrativo. L’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993 opera solo quando il concessionario agisca quale mero sostituto dell’ente nello sfruttamento del bene, con occupazione temporanea del singolo automobilista, salvo diversa volontà pattizia. L’esonero di cui alla lett. e) del medesimo art. 49 postula la devoluzione gratuita di impianti realizzati dal concessionario, non la mera restituzione di un immobile già di proprietà dell’ente.

Il Fatto

Una società concessionaria ha impugnato l’avviso di accertamento con cui le era stata richiesta la Tosap per l’anno 2005, in relazione all’occupazione dell’area esterna di un complesso sportivo polifunzionale destinata a parcheggio. La CTP di Taranto e, in appello, la CTR della Puglia hanno rigettato le difese della contribuente, ravvisando il presupposto impositivo nell’occupazione di un’area pubblica per finalità esclusivamente private.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo la cessazione della materia del contendere, l’esenzione in forza della concessione e la nullità della sentenza per omissione di pronuncia su alcune doglianze. La concessionaria del servizio di riscossione ha resistito con controricorso; la società originariamente incaricata della riscossione non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la richiesta di cessazione della materia del contendere, fondata su note con cui il Comune avrebbe riconosciuto l’insussistenza dei presupposti della Tosap. Il motivo è inammissibile nel modo di proporsi, perché la ricorrente non ha indicato in quale fase e con quale atto della sentenza impugnata la questione sarebbe stata tempestivamente sollevata, e comunque infondato: le note esprimono un proposito stragiudiziale, non tradottosi in atto transattivo né in rinuncia al giudizio, seguito da una comunicazione con cui il Comune ha rimesso ogni valutazione ai difensori.

Sul secondo motivo, la destinazione al fine lucrativo non è esclusa dalla previsione, nell’atto di concessione, di un corrispettivo per l’uso del parcheggio interno, volto ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione a fronte dei maggiori investimenti. Il tributo è dovuto anche in relazione all’utilizzazione particolare ed eccezionale del suolo, indipendentemente dalla sottrazione all’uso collettivo. Il concessionario, con la gestione del parcheggio, esercita una attività d’impresa: la predeterminazione delle tariffe e gli oneri gravanti su di lui non escludono il vantaggio specifico. Né l’assoggettamento a Tosap è incompatibile con la concessione in uso di beni demaniali, configurandosi il canone concessorio come corrispettivo dell’uso esclusivo, distinto dal tributo.

Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che la Tosap si applica quando l’atto di concessione ha ad oggetto l’area e non la gestione del servizio di parcheggio e di riscossione degli incassi. Nel primo caso il concessionario occupa l’area e la sottrae all’uso pubblico; nel secondo si configura una mera occupazione temporanea del singolo automobilista, con esenzione della concessionaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993, salvo diversa volontà pattizia. Nella fattispecie la gestione del complesso è affidata alla concessionaria in proprio e il corrispettivo del parcheggio è versato a questa, non al Comune.

Sul quarto motivo, la Corte esclude l’esonero per la devoluzione gratuita degli impianti. La contribuente si limiterà a restituire il centro sportivo, già di proprietà dell’ente e oggetto di mera manutenzione straordinaria, senza che risulti la realizzazione di impianti destinati a essere devoluti gratuitamente. Oggetto dell’imposizione, peraltro, è l’area esterna a parcheggio, che non integra un impianto adibito a servizio pubblico.

Quanto ai due motivi di nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte ne verifica l’infondatezza nel merito: le omissioni di pronuncia, in astratto sussistenti, riguardano questioni di diritto risolvibili senza ulteriori accertamenti di fatto, poiché il presupposto impositivo resta integrato dall’occupazione dell’area in capo al concessionario. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *