Mancata notifica dell’atto prodromico: domanda, non eccezione rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 14455 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione delle imposte, il rilievo della mancata notificazione dell’atto prodromico all’atto conseguenziale impugnato non integra un’eccezione rilevabile d’ufficio, ma una domanda rimessa all’esclusiva iniziativa della parte. L’art. 19, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992 riserva infatti al contribuente la facoltà di impugnare l’atto presupposto non notificato unitamente a quello conseguenziale, così delimitando il thema decidendum. Oltre tale confine il giudice non può pronunciarsi senza incorrere nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. La verifica dello schema legale compete al giudice, ma la natura del procedimento tributario limita il rilievo officioso ai soli vizi propri dell’atto impugnato. Il regime ordinario delle eccezioni in senso lato non è quindi invocabile per supplire all’inerzia della parte.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava la sentenza della C.T.R. del Veneto che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato legittima una cartella di pagamento relativa all’IMU per gli anni 2012-2015 e a contributi INAIL per gli anni 2016-2018. Il primo giudice aveva accolto parzialmente il ricorso, limitatamente agli interessi sui crediti tributari.

Nel giudizio di appello la società aveva eccepito solo all’udienza di trattazione la mancata notificazione degli avvisi di pagamento prodromici. La C.T.R. aveva ritenuto tardiva l’eccezione e aveva circoscritto la materia ai soli difetti formali dell’atto, escludendo l’obbligo di allegazione degli atti presupposti. La contribuente ricorreva in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio con l’ente impositore. L’art. 39 d.lgs. n. 112/1999 impone al concessionario di chiamare in causa l’ente creditore nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi. Da tale precetto la Corte trae una serie di corollari già consolidati: tra ente impositore e concessionario non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, il contribuente resta indifferente ai rapporti di responsabilità interni e l’omessa chiamata non comporta l’inammissibilità della domanda, esponendo il solo concessionario alle conseguenze della lite.

La chiamata assume dunque natura di litis denuntiatio, preordinata a rendere edotto l’ente creditore della pendenza del giudizio. Ne deriva l’insussistenza del dovere del giudice di disporre d’ufficio la chiamata. Il motivo è pertanto infondato.

Quanto al primo motivo, la Corte richiama il regime ordinario delle eccezioni in senso lato, rilevabili d’ufficio purché i fatti risultino documentati ex actis, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 10531 del 2013. Verifica poi la pertinenza del precedente invocato dalla ricorrente, che riguardava l’omesso avviso di iscrizione ipotecaria in un caso in cui l’eccezione era stata comunque proposta con il ricorso.

Il passaggio decisivo è però un altro. La Corte rileva che la verifica dello schema legale dell’atto compete al giudice, ma la natura del procedimento tributario costituisce un limite al rilievo officioso dei vizi propri dell’atto non impugnato. Tale limite è posto dall’art. 19, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992, che rimette l’impugnazione dell’atto prodromico non notificato alla esclusiva iniziativa della parte. Il contenuto della domanda segna il confine oltre il quale il giudice non può spingersi senza ultrapetizione. La delimitazione del thema decidendum si ricava anche dall’art. 24 d.lgs. n. 546/1992, che non consente ai motivi aggiunti di investire atti non impugnati con il ricorso introduttivo.

Ne consegue che il rilievo della mancata notificazione dell’atto prodromico non è configurabile come eccezione, ma come domanda: il contribuente potrà impugnare il solo atto conseguenziale facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica, oppure impugnare cumulativamente anche l’atto presupposto, secondo le Sezioni Unite n. 10012 del 2021. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *