Sottoscrizione del solo presidente e fortuito da condotta del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 16888 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza collegiale sottoscritta dal solo presidente del collegio non è nulla quando questi abbia cumulato le funzioni di relatore e di estensore, salvo che risulti dal verbale di causa l’attribuzione della relazione a un componente diverso. Il difetto di sottoscrizione è deducibile solo se il ricorrente alleghi e dimostri che la relazione fu affidata ad altro componente. Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato dalla mera condotta del danneggiato, cui sia attribuibile la rilevanza causale esclusiva dell’evento. La censura sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ. è ammissibile in cassazione solo quando ricorra il vizio di sussunzione. La valutazione circa la rilevanza causale esclusiva della condotta del leso è apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.
Il Fatto
La ricorrente, mentre si accingeva a entrare nella mensa universitaria, cadeva a terra a causa di una sbarra di metallo collocata nei pressi dell’ingresso della sala, riportando lesioni. Conveniva in giudizio l’Università dinanzi al Tribunale, che, ritenuta la causa documentale, rigettava la domanda.
La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado. La ricorrente proponeva allora ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla nullità della sentenza per sottoscrizione del solo presidente e sulla violazione delle regole in tema di responsabilità da cose in custodia e di prova presuntiva. L’Università resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il quarto motivo — entrambi volti a far valere la nullità della sentenza, sottoscritta dalla sola presidente senza indicazione della qualità di estensore — sono scrutinati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte rileva che la censura difetta di idonea allegazione in ordine al fatto che la presidente non fosse anche l’estensore. Nei precedenti richiamati la circostanza del mancato cumulo delle funzioni era desunta dal verbale di causa, dal quale risultava che la relazione era stata affidata a un componente diverso dal presidente (si richiamano Cass. n. 11739 del 30.03.2004 e Cass. n. 15746 del 13.12.2001).
La Corte ricorda che l’art. 276, quinto comma, cod. proc. civ. prevede che la motivazione sia estesa dal relatore, salvo che il presidente ritenga di estenderla personalmente o di affidarla ad altro componente. Quando il presidente sia anche l’estensore, la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui, come affermato in plurime occasioni (Cass. n. 2221 del 25.01.2023; Cass. n. 20597 del 22.10.2004). In mancanza di diversa e contrastante indicazione, la sentenza deve ritenersi sottoscritta dalla sola presidente per avere la stessa cumulato le attribuzioni di relatore ed estensore.
Sul punto la Corte ribadisce che la previsione dell’art. 132, terzo comma, cod. proc. civ. è stata ritenuta costituzionalmente legittima (Corte Costituzionale ordinanza n. 179 del 1990).
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2051 cod. civ., è dichiarato inammissibile sotto il profilo della censura al ragionamento presuntivo, potendosi dedurre la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. solo in presenza del cd. vizio di sussunzione (Cass. n. 3541 del 13.02.2020). Nella specie nessuna delle due ipotesi ricorre, perché il giudice di merito ha escluso la presenza di un ostacolo di difficile individuazione, essendo la caduta avvenuta in piena luce e senza impedimenti alla vista della rotaia.
Il motivo è inoltre infondato: il fortuito che esclude la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. può essere integrato dalla mera condotta del danneggiato (Cass. n. 11152 del 27.04.2023), e la valutazione sulla rilevanza causale esclusiva di tale condotta costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in legittimità ove immune dai vizi logici rilevanti ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 9730 del 10.04.2024). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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