Revocazione ex art. 391-bis: errore percettivo solo se non valutativo (Cass. civ. Sez. III n. 16214 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., l’errore che consente la proposizione del rimedio è il solo errore percettivo, consistente nella supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa. L’errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa e deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra il provvedimento impugnato e gli atti di causa, senza indagini ermeneutiche. Pertanto, non è deducibile come errore revocatorio la valutazione con cui la Corte abbia attribuito una sottoscrizione illeggibile al difensore anziché alla parte, trattandosi di operazione interpretativa di un documento oggettivamente ambiguo, che esclude ogni evidenza percettiva.
Il Fatto
Il ricorrente chiede la revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., dell’ordinanza con cui la Corte suprema di cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello di Salerno. L’inammissibilità era stata motivata con il difetto di procura: quella depositata telematicamente mancava della firma del soggetto conferente, non essendo allegato il file con estensione “.p7m”.
Il ricorrente sostiene che la Corte sarebbe incorsa in un errore percettivo, perché la firma autografa della parte era invece presente in modalità analogica sul documento cartaceo. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola consolidata in materia di revocazione delle decisioni di legittimità. L’errore rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve possedere evidenza assoluta e immediata rilevabilità, essere essenziale e decisivo e riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione, senza coinvolgere l’attività interpretativa e valutativa. Richiama in tal senso Sezioni Unite n. 20013 del 19.07.2024, con i precedenti ivi indicati.
Nel caso concreto, l’affermazione censurata non è frutto di mera percezione. L’unica sottoscrizione analogica presente sulla procura speciale è oggettivamente illeggibile: non è possibile attribuirla alla parte o al difensore con il solo esame visivo. Il Collegio ha perciò valutato la struttura grafica e il testo del documento, considerando che esso prevedeva, almeno in astratto, sia la firma della parte sia quella del difensore per autentica.
La Corte ha quindi attribuito la sottoscrizione al difensore, in ragione della sua posizione dopo le parole “È tale”, ritenendo mancante quella della parte perché lo spazio a essa destinato era rimasto in bianco. Si tratta di operazione che, data l’illeggibilità della firma e la posizione del segno grafico, ha implicato l’interpretazione del documento e l’utilizzo di argomentazioni induttive, in una situazione di obiettiva incertezza.
Ne segue che le doglianze del ricorrente, pur esposte come censure di erronea valutazione, mirano in sostanza a contestare direttamente quella attività interpretativa, il che non è consentito in sede di revocazione. Non rileva stabilire se l’operazione sia stata compiuta correttamente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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