Domanda di facere impone litisconsorzio necessario, quella risarcitoria no (Cass. civ. Sez. II n. 16889 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando tra i comproprietari di un immobile è proposta domanda di condanna ad un facere — nella specie, l’esecuzione di opere sull’impianto fognario comune — sussiste il litisconsorzio necessario passivo, con conseguente nullità della sentenza resa inter pauciores e rimessione della causa al primo giudice. Se invece è proposta domanda di risarcimento del danno per la natura solidale della responsabilità dei coobbligati, il litisconsorzio è solo facoltativo e il giudice d’appello deve separare le cause, rimettendo al primo giudice la sola domanda di facere e trattenendo la domanda risarcitoria. L’annullabilità della delibera assembleare che autorizza la lite non è rilevabile incidenter tantum dal giudice: non impugnata nel termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c., essa è valida ed efficace nei confronti di tutti i condòmini.
Il Fatto
Alcune proprietarie di un appartamento al seminterrato, interessato da allagamenti causati dall’impianto fognario condominiale, convennero davanti al Tribunale di Roma il condominio per ottenere la condanna all’esecuzione delle opere necessarie a eliminare il pericolo di ulteriori allagamenti e il risarcimento del danno. Il condominio chiese di chiamare in causa il condominio confinante, sostenendo che le acque reflue del proprio impianto confluivano nella tubatura di quest’ultimo, unica allacciata alla condotta comunale.
Il Tribunale, rigettata la chiamata del terzo e disposta una c.t.u., accolse la domanda e condannò il convenuto alle opere e al risarcimento. La Corte d’appello, sul gravame del condominio, dichiarò la nullità della sentenza di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario e rimise la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio. Le attrici ricorrono per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — concernenti la validità della procura alle liti e della delibera assembleare autorizzativa, assunta secondo le ricorrenti in difetto del quorum di 500 millesimi ex art. 1136, commi 2 e 4, c.c. — sono infondati. La Corte richiama la recente Sez. II n. 18003 del 01.07.2024, che, discostandosi da Cass. n. 37739/2022, ha affermato che il giudice non può accertare incidentalmente il difetto di maggioranza della delibera autorizzativa: l’atto annullabile produce i suoi effetti finché non sia annullato con sentenza costitutiva e, decorso il termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c., resta definitivamente valido.
La statuizione della Corte territoriale è dunque corretta, senza necessità di distinguere tra le posizioni delle appellate, delle quali una sola è condòmina. La censura relativa alla mancata comunicazione del verbale alla condòmina assente attiene a un accertamento di fatto non esaminabile in sede di legittimità. La Corte aggiunge che la questione è superata anche secondo la tesi del Procuratore generale: la procura originaria, rilasciata a margine della comparsa di costituzione con potere di agire “in ogni fase e stato e grado”, consentiva la proposizione dell’appello senza necessità di nuova delibera.
È invece fondato il terzo motivo. Il quesito attiene esclusivamente alla domanda risarcitoria. La Corte ribadisce il principio per cui tra i comproprietari sussiste litisconsorzio necessario quando sia domandata la condanna ad un facere, mentre sussiste litisconsorzio facoltativo quando sia domandata la condanna al risarcimento. In quest’ultimo caso il giudice d’appello deve scindere le cause, rimettendo al primo giudice soltanto quella proposta nei confronti del litisconsorte pretermesso e decidendo nel merito le altre (Sez. III n. 10208 del 10.05.2011; Sez. II n. 2634 del 04.02.2021).
La Corte valorizza la funzione del litisconsorzio necessario delineata dalle Sezioni Unite n. 1900 del 27.01.2025: l’istituto mira a impedire sentenze inutili perché rese inter pauciores. Tale rischio non è configurabile rispetto alla pretesa risarcitoria, fondata sull’art. 2051 c.c., che non impone l’unicità del giudizio verso tutti i danneggianti. Le due domande, pur cumulativamente proposte, sono distinte e autonome: la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere al primo giudice la sola causa relativa al facere e trattenere quella risarcitoria. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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