Inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione delle presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 15188 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ. suppone una preliminare attività di individuazione del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito e l’evidenziazione chiara che esso è stato erroneamente sussunto sotto il paradigma della gravità, della precisione o della concordanza. Il motivo che, invece di attenersi a tale canone, solleciti una diversa lettura del materiale istruttorio è inammissibile, perché si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto sottratta al giudizio di legittimità. La parte vittoriosa in primo grado ha l’onere di riproporre, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., le domande e le eccezioni rimaste assorbite, a pena di rinuncia, e la riproposizione tardiva non consente al giudice d’appello di esaminarle. Il preteso omesso esame di questioni processuali non integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma va semmai denunciato ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

La danneggiata conviene in giudizio il proprietario di un cane per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un’aggressione. Il Tribunale di Pordenone rigetta la domanda, ritenendo non provato che l’animale aggressore fosse quello del convenuto. La Corte d’appello di Trieste accoglie il gravame e condanna l’appellato al risarcimento, liquidato in € 5.396,00 oltre accessori.

Il soccombente propone ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla deposizione di un testimone, sulla valutazione degli indizi e sul preteso omesso esame di eccezioni relative agli accertamenti medico-legali.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo sotto molteplici profili. Anzitutto difetta di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché non riporta il contenuto delle deposizioni testimoniali asseritamente mal valutate e non consente di apprezzare la decisività della censura. Inoltre il mezzo non coglie la ratio decidendi: contesta come de relato una testimonianza che il giudice di merito, con valutazione condivisibile, ha qualificato come diretta. Infine, il giudizio di inattendibilità di un teste è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso non rispetta i criteri indicati dalla giurisprudenza sul ragionamento inferenziale, richiamata nel testo. La deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ. esige che si individui il ragionamento presuntivo del giudice di merito e si dimostri che esso è stato erroneamente sussunto sotto uno dei paradigmi della gravità, della precisione o della concordanza. Il ricorrente, al contrario, chiede solo una rivalutazione del materiale istruttorio in senso opposto, attività estranea all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La censura sulla pretesa apparenza della motivazione non è argomentata.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Le eccezioni sugli esiti della consulenza tecnica risultano riproposte solo con la comparsa conclusionale d’appello. La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre le domande e le eccezioni assorbite a norma dell’art. 346 cod. proc. civ., quantomeno entro la precisazione delle conclusioni, altrimenti operando la rinuncia. In secondo luogo, il preteso omesso esame riguarda questioni di error in procedendo e non un fatto storico fenomenicamente apprezzabile: esso è denunciabile semmai ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e non ex n. 5. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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