Nomina e revoca del direttore generale ATER sono provvedimenti amministrativi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16922 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nomina e la revoca del direttore generale di un’ATER, ente pubblico di natura economica strumentale della Regione, costituiscono espressione della potestà autoritativa di auto-organizzazione dell’ente e hanno natura di provvedimento amministrativo, ancorché il direttore generale non sia, a rigore, un organo dell’Azienda. Ne consegue che l’interessato ha l’onere di impugnare l’atto di revoca o di annullamento d’ufficio davanti al giudice amministrativo, non potendo qualificarlo come recesso ante tempus dal contratto di lavoro. Il contratto individuale di lavoro ha la sola funzione di disciplinare l’incarico conferito con l’atto di nomina: i suoi effetti cessano automaticamente con il venir meno del provvedimento che ne costituisce il presupposto. La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, ontologicamente diversa da quella di pagamento delle retribuzioni, non può essere proposta per la prima volta in appello.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ricoperto l’incarico di direttore generale di un’ATER in forza di un contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato, con scadenza fissata al 5.12.2016. Nel febbraio 2015 il commissario straordinario dell’Azienda aveva disposto la revoca dell’incarico e la conseguente cessazione anticipata del rapporto, in applicazione dell’art. 11, comma 2, legge reg. Lazio n. 30/2002, secondo cui l’incarico di direttore generale ha comunque termine con la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.
Il Tribunale prima e la Corte d’appello di Roma poi avevano ritenuto legittimi i provvedimenti, escludendo profili di illegittimità costituzionale e riconoscendo al commissario straordinario i medesimi poteri degli organi ordinari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, censurando tra l’altro la qualificazione del rapporto e il rigetto delle domande di pagamento della retribuzione variabile incentivante e dei compensi per incarichi aggiuntivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi investono il capo della sentenza che ha ritenuto legittima la cessazione anticipata del rapporto. La Corte li disattende richiamando un indirizzo consolidato: la nomina e la revoca degli organi di un ente pubblico economico sono espressione di un potere pubblicistico. Gli enti pubblici economici, pur operando in aree prevalentemente privatistiche, sfuggono a tale regime per le attività che discendono dalla potestà autoritativa di disporre la propria organizzazione, quale espressione di supremazia inerente allo svolgimento di una funzione pubblica.
Il Collegio richiama Sezioni Unite n. 5304 del 2018 e le ulteriori pronunce delle Sezioni Unite sul punto, oltre a Sez. L n. 2485 del 2021 e Sez. L n. 18248 del 2024. Da tali precedenti si ricava che la nomina del direttore generale di un’ATER, pur non essendo egli un organo dell’ente, costituisce esercizio della potestà di auto-organizzazione: si tratta di un provvedimento amministrativo, suscettibile di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, da impugnare davanti al giudice amministrativo.
La Corte precisa la ricaduta sul piano contrattuale: il contratto individuale di lavoro ha la sola funzione di disciplinare l’incarico conferito con l’atto di nomina. I suoi effetti cessano automaticamente quando viene meno il provvedimento che ne costituisce il presupposto, secondo il principio per cui gli effetti del contratto cessano quando ne venga meno la causa. Il ricorrente non poteva dunque vantare una posizione di diritto soggettivo allo svolgimento dell’incarico. I primi tre motivi sono respinti, con motivazione che in parte integra quella della Corte territoriale ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.
Il quarto motivo, relativo alla retribuzione variabile, è inammissibile per carenza di specificità: la censura non aggredisce la prima ratio della sentenza, fondata sulla novità in appello della domanda di danno da perdita di chance, ontologicamente diversa da quella di pagamento delle somme non corrisposte. Il quinto motivo è parimenti inammissibile, perché la sentenza d’appello regge su una doppia ratio decidendi e il ricorrente non censura la seconda, fondata sulla pattuizione del contratto individuale che compensava ogni altra attribuzione d’incarico. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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