Illegittima l’incompatibilità tra CUG e rappresentanza sindacale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14591 del 17.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta del datore di lavoro che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28 legge n. 300/1970, anche in assenza di uno specifico intento lesivo. La norma è qualificabile come fattispecie strutturalmente aperta, dal momento che individua il comportamento illegittimo in base alla sua idoneità a ledere la libertà e l’attività sindacale. Costituisce condotta antisindacale il rifiuto dell’amministrazione di consentire al rappresentante indicato da un’organizzazione sindacale di svolgere la funzione di componente del Comitato unico di garanzia, ove tale esclusione sia prevista da una norma regolamentare in contrasto con l’art. 57 d.lgs. n. 165/2001, che non prevede alcuna delega alla P.A. in tema di incompatibilità e consente una designazione libera da parte delle organizzazioni sindacali.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Padova aveva escluso la nomina del rappresentante indicato da una organizzazione sindacale quale componente del Comitato unico di garanzia, ritenendolo incompatibile in quanto già rivestiva il ruolo di rappresentante sindacale di cui all’art. 9 del CCNL Università e delle RSU. La condotta risultava conforme al Regolamento di Ateneo (art. 148) e alle Linee Guida sui Comitati Unici di Garanzia.

Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 28 legge n. 300/1970, e la Corte d’Appello di Venezia avevano escluso l’antisindacalità della condotta, ritenendo la norma regolamentare ragionevole in ragione della funzione di garanzia, imparzialità e terzietà del Comitato. Avverso tale decisione il sindacato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha preliminarmente delineato la natura della condotta antisindacale, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la definizione di cui all’art. 28 st. lav. è di carattere teleologico e non analitico, e che la condotta datoriale è antisindacale quando lede oggettivamente gli interessi collettivi delle organizzazioni sindacali, pur in assenza di uno specifico intento lesivo (cfr. Cass. n. 23372 del 2025).

Quanto alla fattispecie, la Corte ha evidenziato che l’art. 57 d.lgs. n. 165/2001, nel prevedere la costituzione del CUG, stabilisce una composizione paritetica con un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, senza attribuire alla P.A. alcuna delega per l’individuazione di ipotesi di incompatibilità e senza prevedere alcuna possibilità di interferenza nella scelta. La disposizione regolamentare, nel vietare il cumulo tra la funzione di componente del CUG e il ruolo di rappresentanza sindacale, si pone in netto contrasto con la lettera della norma primaria.

La Corte ha inoltre valutato il profilo della ragionevolezza del perimetro applicativo dell’art. 148 del Regolamento, ritenendolo non ponderato lì dove impedisce ai rappresentanti delle RSU di partecipare al CUG, sebbene il rappresentante sindacale sia portatore di adeguate esperienze e conoscenze nelle materie di competenza del Comitato e non sussista alcun pregiudizio astratto dal cumulo delle funzioni. Ne consegue che il rifiuto di consentire al soggetto indicato dall’organizzazione di svolgere la funzione implica una lesione oggettiva delle prerogative sindacali, poiché il limite non è previsto dalla legge e non risponde ad alcuna reale esigenza giustificativa.

La Corte ha infine precisato che l’autonomia regolamentare delle Università deve esplicarsi nei limiti della legge e, in particolare, dell’art. 57 d.lgs. n. 165/2001, che non pone differenziazioni tra le amministrazioni pubbliche destinatarie. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento dei primi due. L’impugnata sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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