False lettere d’intento e diligenza del cedente nella sospensione d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 16923 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime di non imponibilità previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972, la non imponibilità non attiene alla sussistenza del debito Iva, bensì alla sua esecutività, collegata alla qualità di esportatore abituale del cessionario. Ove la dichiarazione d’intenti risulti ideologicamente falsa, per essere stata rilasciata da soggetto privo di tale requisito, al cedente non è consentito l’esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività quando, anche in base a elementi presuntivi, disponga di elementi tali da sospettare l’esistenza di irregolarità. Su di lui grava un onere di diligenza, consistente nell’adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere. In sede di legittimità è censurabile la sentenza di appello che non valuti compiutamente il coacervo indiziario offerto dall’Amministrazione finanziaria.

Il Fatto

Una società esercente commercio all’ingrosso e al dettaglio di bevande riceve tre avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione contesta, per le annualità 2011-2013, di aver utilizzato false lettere d’intento rilasciate da cessionarie prive del requisito di esportatore abituale e di aver emesso fatture in sospensione d’imposta in assenza dei presupposti di legge, con maturazione di indebiti crediti Iva richiesti a rimborso.

La società impugna gli atti. La Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente i ricorsi; la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, conferma, annullando i recuperi solo per alcune cessionarie. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione; la curatela del fallimento della società resiste con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la funzione dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972. La lettera c) non riguarda la sussistenza del debito Iva, ma la sua esecutività, consentendo all’esportatore abituale di estinguere il debito mediante compensazione con i propri crediti. Il plafond costituisce un semplice limite quantitativo monetario utilizzabile per acquisti in sospensione d’imposta.

Esclusa la qualità di esportatore abituale, viene meno il limite di esecutività: l’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 471/1997 pone l’omesso pagamento del tributo a carico esclusivo dei cessionari che hanno rilasciato la dichiarazione. Tuttavia, la Corte richiama l’obiettivo di contrasto alla frode Iva riconosciuto dal diritto eurounitario e la necessità di evitare perdite di gettito quando i cessionari siano soggetti inesistenti o incapienti.

Da qui il principio consolidato: il cedente non può avvalersi fraudolentemente del limite di esecutività se, anche in base a elementi presuntivi, dispone di elementi tali da sospettare irregolarità. Su di lui grava un onere di diligenza, secondo lo standard richiesto al contribuente per non essere coinvolto in una frode Iva. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. V n. 14979 del 2020, Cass. Sez. V n. 9586 del 2019, Cass. Sez. V n. 19896 del 2016 e la giurisprudenza eurounitaria.

Nel caso concreto, la CTR ha affermato in modo apodittico la bontà della decisione di primo grado, operando un distinguo tra acquirenti senza effettivamente valutare, per i recuperi annullati, se dal coacervo indiziario offerto dall’Ufficio un avveduto operatore professionale avrebbe potuto dedurre la falsità delle dichiarazioni d’intenti. Il motivo è pertanto fondato.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ritiene infondata la censura di difetto di specificità dell’appello principale. L’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 va interpretato restrittivamente, consentendo l’effettività del sindacato di merito ogni volta che l’atto esprima comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado. L’appello dell’Ufficio conteneva una motivazione inequivocabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *