Mobilità volontaria e inquadramento: rileva la declaratoria dell’ente di provenienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16924 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 integra una fattispecie di cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 cod. civ., con la conseguenza che l’individuazione del trattamento economico e giuridico applicabile va operata sulla base dell’inquadramento rivestito presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto di destinazione. Il dipendente trasferito ha diritto alla conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico maturati e resta soggetto, per il futuro, ai contratti collettivi del comparto di arrivo. La verifica dell’esattezza dell’inquadramento presuppone il raffronto tra le declaratorie contrattuali delle rispettive aree funzionali e richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione. È pertanto inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, solleciti una rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Il Fatto

La lavoratrice, già in servizio presso l’Agenzia delle Entrate inquadrata nella Terza Area F/1, profilo professionale di funzionario tributario, era transitata dal 1° ottobre 2005 nei ruoli dell’INPS a seguito di domanda di mobilità volontaria. In mancanza di tabelle di equiparazione, era stata collocata nel ruolo amministrativo, Area C, posizione economica C1; successivamente, trasferita anche nei ruoli dell’INAIL, aveva ricevuto identico inquadramento nella posizione C2.

Ritenendo di essere stata inquadrata in una qualifica inferiore rispetto a quella rivestita presso l’ente di provenienza, la lavoratrice aveva adito il Tribunale di Napoli chiedendo l’inquadramento nell’Area Professionisti del CCNL EPNE dal 1° ottobre 2005, con il riconoscimento delle mansioni corrispondenti e delle differenze retributive e previdenziali. In via subordinata aveva chiesto l’inquadramento nell’Area C, posizione economica C4. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione con la sentenza n. 4126 del 2020. Avverso tale pronuncia la lavoratrice propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e delle regole di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e seguenti cod. civ., oltre che delle declaratorie dei diversi CCNL succedutisi nel tempo. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente equiparato la Terza Area Funzionale del CCNL Agenzie Fiscali all’Area C1 del comparto degli Enti pubblici non economici, senza cogliere l’elevato contenuto specialistico delle funzioni esercitate presso l’ente di provenienza.

La Corte dichiara anzitutto inammissibile il motivo nella parte in cui sollecita una rinnovata valutazione dell’accertamento di fatto. La valutazione delle prove raccolte, anche quando si tratti di presunzioni, costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in sede di legittimità. Vengono richiamati, in proposito, i precedenti Cass. n. 1234 del 2019 e Cass. n. 20553 del 2021.

Nel merito, la Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui il passaggio diretto va ricondotto alla cessione del contratto di cui all’art. 1406 cod. civ., con la conseguenza che l’individuazione del trattamento giuridico ed economico deve muovere dall’inquadramento posseduto nell’ente di provenienza, all’interno della disciplina del comparto di destinazione, tenendo conto delle posizioni differenziate attraverso le quali, entro le aree, si realizza la progressione in carriera. Sul punto è richiamato il precedente Cass. n. 86 del 2021; si afferma altresì il diritto alla conservazione di anzianità, qualifica e trattamento economico, con applicazione dei contratti del comparto di arrivo, in coerenza con Cass. n. 16846 del 2016.

Quanto al caso concreto, il giudice di appello ha proceduto al raffronto tra le declaratorie contrattuali. Il CCNL Agenzie Fiscali 2002-2005, all’art. 17, colloca nella Terza Area i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teorico-pratiche dei processi gestionali, svolgono funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti ovvero funzioni ad elevato contenuto specialistico. Il CCNL ENPE 1998-2001, all’art. 13, individua l’Area C come quella in cui il personale opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le sue fasi, svolgendo anche funzioni specialistiche. La Corte ritiene corretto l’approdo della sentenza impugnata: le declaratorie delle due aree risultano sovrapponibili, dovendo i dipendenti di entrambe essere in possesso di approfondite conoscenze teorico-pratiche e potendo svolgere tutte le fasi del processo, con coordinamento e responsabilità di unità organiche o moduli organizzativi.

Quanto all’inquadramento nell’Area Professionisti, la Corte conferma che il rapporto dei dipendenti pubblici che esercitano la professione legale all’interno degli enti pubblici non economici va riferito all’ambito della dirigenza, con accesso tramite procedure concorsuali selettive e possesso dell’abilitazione professionale. Il CCNL dell’Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali degli enti pubblici non economici, richiamato dal CCNL ENPE 1998-2001, colloca i professionisti in un’area di contrattazione comune con la dirigenza; l’art. 14, comma 1, del contratto dirigenza ENPE 1994-1997 disciplina la costituzione del rapporto mediante contratto individuale, e l’art. 33 del CCNL ENPE 1998-2001 conferma l’applicabilità della disciplina previgente. Neppure è configurabile l’inquadramento nell’Area C4, poiché il CCNL Agenzie Fiscali, nelle norme finali, ancora i profili professionali a quelli previsti dai d.P.R. n. 1210 del 1984 e d.P.R. n. 44 del 1990, che per la qualifica poi transitata nell’Area C, livello C1, prevedono attività istruttoria e predisposizione di atti, escludendo il coordinamento o la direzione di unità organiche. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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