Vicario del reggente scolastico: solo collaboratore, indennità solo per sostituzione piena (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16941 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, è collaboratore del dirigente, da remunerare esclusivamente con compenso a carico dei fondi di istituto di cui all’art. 88, comma 2, lett. f), CCNL comparto scuola del 16 novembre 2007, il docente incaricato di specifici compiti, che, in caso di istituto retto in regime di reggenza, possono consistere anche nel coadiuvare il dirigente in ragione del suo concomitante impegno su altre scuole. A tale figura non si applica più l’art. 69, comma 2, CCNL comparto scuola del 4.8.1995, essendo superata la figura del vicario. Il docente validamente incaricato, nei casi di cui all’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, di compiti di sostituzione piena del dirigente o del reggente, o che li svolga di fatto ai sensi del comma 5, con le caratteristiche di prevalenza qualitative, quantitative e temporali di cui al comma 3, esercita mansioni superiori e ha diritto all’indennità di funzioni superiori nell’importo di cui all’art. 69, comma 1, CCNL 1994-1997, salvaguardato dall’art. 146 CCNL 2007. La sostituzione del dirigente assente per ferie non costituisce di regola esercizio di mansioni superiori e non attribuisce differenze retributive.
Il Fatto
Un docente della scuola pubblica, per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, ha chiesto il riconoscimento dell’indennità di reggenza di cui all’art. 69, comma 2, CCNL 1994-1997 per lo svolgimento delle funzioni di vicario del reggente di un istituto comprensivo. Ha inoltre domandato l’indennità di sostituzione ex art. 69, comma 1, per il periodo di assenza per ferie del dirigente, collocato tra luglio e agosto 2014 e tra luglio e agosto 2015.
Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la decisione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal docente con controricorso e ricorso incidentale sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i due motivi del ricorso principale, che investono il regime retributivo del docente chiamato a sostituire il dirigente. Il percorso muove dall’evoluzione normativa e contrattuale. L’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 ha previsto che il dirigente possa avvalersi di docenti ai quali delegare specifici compiti. L’art. 14, comma 22, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, ne ha offerto l’interpretazione autentica: la delega non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie e il docente delegato può essere retribuito solo con i fondi di istituto.
La Corte ricostruisce il quadro collettivo. Il CCNL 2007, all’art. 146, ha regolato la disapplicazione delle norme previgenti, salvaguardando l’art. 69 CCNL 1994-1995, l’art. 21 CCNL 1999 e l’art. 33 CCNI 1999 ai soli fini della determinazione degli importi. Da qui la conclusione: la salvaguardia delle indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza non ne fonda la spettanza, ma ne fissa soltanto la misura quando altre norme le prevedano. È confermato l’orientamento secondo cui la figura del vicario, del titolare o del reggente, è stata superata e i coadiutori rientrano nella figura dei collaboratori.
Distinta è l’ipotesi della sostituzione piena del dirigente, che permane per ragioni fattuali e giuridiche: gli impedimenti del titolare o del reggente impongono che qualcuno assuma i corrispondenti compiti. Sul piano sistematico la vicenda converge nell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, che consente di attribuire incarichi di mansioni superiori o, se le funzioni sono svolte di fatto, di corrispondere le relative differenze retributive. Il CCNL ha legittimamente fissato l’importo nell’art. 69, comma 1, pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento. Il riconoscimento esige però la prevalenza di cui all’art. 52, comma 3.
Quanto alla sostituzione per ferie, l’art. 52, comma 2, lett. b), esclude espressamente tale ipotesi dall’ambito delle mansioni superiori. Le ferie sono vicenda fisiologica dell’organizzazione, di durata limitata, incompatibile con una situazione di prevalenza; la loro sostituzione può appartenere alle prestazioni esigibili anche da lavoratori di inquadramento inferiore, senza frizione con l’art. 36 Cost. Nel caso concreto la sostituzione è avvenuta in un ambito fisiologico di mere ferie estive.
La Corte accoglie quindi il ricorso principale, assorbe l’incidentale sulle spese e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, che si adeguerà ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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