Sospensione feriale e rito lavoro: irrilevante la qualificazione del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 153 del 06.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla controversia che, pur non riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall’art. 409 cod. proc. civ., sia stata trattata con il rito del lavoro, non è applicabile la sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale. Il rito adottato dal giudice assume funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, e costituisce per le parti criterio di riferimento ai fini del computo dei termini per impugnare, secondo il regime dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969. Il principio dell’apparenza opera anche agli effetti del regime della sospensione feriale, dovendo l’impugnazione essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice.

Il Fatto

Alcuni medici, addetti al servizio di continuità assistenziale presso l’azienda sanitaria locale, avevano agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto all’aumento della retribuzione per l’attività ambulatoriale prestata nell’ambito del servizio di guardia medica. Il tribunale aveva rigettato le domande; la corte d’appello aveva rigettato il gravame, condividendo la lettura dell’art. 67 dell’ACN del 23.3.2005 e dell’accordo regionale quale fonte della tipologia di interventi onnicomprensiva, e ritenendo indimostrato che le sedi di servizio fossero strutturate come ambulatori di medicina generale.

Avverso tale sentenza i medici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, concernenti la nullità procedurale per mancata celebrazione dell’udienza di appello, la violazione dell’art. 67 dell’ACN e il difetto di prova dell’attività ambulatoriale. L’azienda ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso. I ricorrenti sostenevano l’applicabilità della sospensione feriale, qualificando la controversia come relativa al rapporto di lavoro in convenzione con l’amministrazione. Argomentavano che l’esclusione dalla sospensione, prevista per le controversie di lavoro di competenza del giudice ordinario, non opererebbe per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L’assunto è respinto. Il rapporto tra le aziende sanitarie e il medico a rapporto convenzionale ha natura libero professionale: ai sensi dell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. la cognizione delle relative controversie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite n. 20344/2005 hanno chiarito che i rapporti tra medici convenzionati e unità sanitarie locali, disciplinati dall’art. 48 della legge n. 833/1978, corrispondono a rapporti libero-professionali parasubordinati, non esercitando l’ente alcun potere autoritativo, cosicché le controversie sui diritti del medico appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nel caso concreto la causa è stata trattata e decisa con il rito del lavoro, come emerge dalla sentenza impugnata, dall’iscrizione dell’appello al registro generale lavoro e dalle stesse affermazioni dei ricorrenti. Secondo la costante giurisprudenza, alla controversia trattata con il rito del lavoro non è applicabile la sospensione feriale, poiché il rito assume funzione enunciativa della natura della vertenza, indipendentemente dall’esattezza della valutazione (Cass. n. 24649/2007; Cass. n. 21442/2019).

La Corte richiama il principio dell’apparenza: l’identificazione del mezzo di impugnazione e il regime dei termini si determinano in base alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dalla sua correttezza, per assicurare certezza al sistema (Cass. n. 24833/2017). Esso opera anche agli effetti della sospensione feriale. È stata inoltre esclusa l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (Cass. n. 21003/2015). Nel caso di specie la sospensione straordinaria covid era terminata l’11 maggio 2020.

La sentenza impugnata è stata notificata il 14.7.2020; il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. è di sessanta giorni. Il ricorso, datato 8.10.2020, è stato notificato il 13.10.2020, oltre la scadenza. Il ricorso principale è pertanto inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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