Omessa pronuncia su motivo di appello dedicato alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione: la Cassazione accoglie il ricorso (Cass. civ. Sez. 1 n. 19972 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce error in procedendo, rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice di appello che, investito di una specifica doglianza concernente la validità della notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, fondi la propria decisione su un diverso e autonomo profilo, relativo alla contestazione della violazione, omettendo di pronunciarsi sul motivo di gravame effettivamente proposto. Il vizio di omessa pronuncia è configurabile anche quando la questione decisiva, sebbene non esaminata, sia stata ritualmente sollevata con l’atto di appello e la sua definizione risulti dirimente ai fini della sorte del provvedimento sanzionatorio. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio al giudice del merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Potenza aveva respinto il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Matera che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione con cui era stato ingiunto il pagamento di una somma per l’indebita percezione di aiuti comunitari, relativi al ritiro della produzione di terreni.

Nel giudizio di appello, la parte aveva censurato la decisione di prime cure deducendo, tra l’altro, la nullità della notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, per la mancanza della relata di notifica e, in via subordinata, l’omessa pronuncia del primo giudice su tale specifica eccezione. La Corte territoriale, tuttavia, aveva incentrato la propria motivazione su un profilo differente, riguardante la conoscenza del verbale di contestazione, senza esaminare la questione relativa alla successiva notifica del provvedimento ingiuntivo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 18 della legge n. 689/1981 in relazione alla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione. L’inammissibilità è stata affermata in quanto tale questione non costituiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ne aveva fatto applicazione alcuna, essendosi pronunciata sul diverso tema della notifica del verbale di contestazione.

L’accoglimento del secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., è derivato dalle medesime considerazioni. Esaminati direttamente gli atti di causa, la Corte ha rilevato che sia l’atto di appello sia la sentenza di prime cure avevano specificamente affrontato il profilo della validità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione.

La Corte d’appello, motivando su un aspetto differente – quello della contestazione della violazione – ha omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame effettivamente proposto, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. L’esame diretto degli atti è stato possibile in quanto trattasi di error in procedendo, che consente al giudice di legittimità di valutare direttamente la fondatezza della doglianza.

L’accoglimento del secondo motivo ha determinato l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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