Esente da spese la parte ammessa al patrocinio che risulti soccombente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19304 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la parte non abbiente ammessa al patrocinio a spese dello Stato che risulti soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione l’art. 152 disp. att. c.p.c.. La dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta in atti è idonea a dimostrare il requisito reddituale e a escludere la ripetibilità delle spese. Le spese di consulenza tecnica d’ufficio restano invece a carico della parte non esente. La notifica della sentenza di primo grado, in caso di contumacia dell’INPS, deve essere eseguita presso la sede legale in Roma e non presso la sede territoriale, con la conseguenza che solo dalla prima decorre il termine breve di impugnazione.

Il Fatto

La vicenda nasce dalla richiesta di riliquidazione della pensione di vecchiaia formulata da una lavoratrice nei confronti dell’INPS. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto al ricalcolo con inclusione degli emolumenti extramensili. La Corte d’appello, su gravame dell’Istituto, aveva riformato la decisione e condannato la lavoratrice al pagamento delle spese del doppio grado.

La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando la valutazione delle prove, la tardività dell’appello avversario e, soprattutto, la condanna alle spese nonostante la contumacia dell’INPS in primo grado e la presenza in atti della dichiarazione esentativa.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente all’esenzione dal pagamento delle spese. La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di tardività dell’appello, richiamando l’orientamento secondo cui, in caso di contumacia dell’INPS, la sentenza deve essere notificata presso la sede legale in Roma, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., non presso la sede territoriale. La notifica eseguita a Lecce non ha quindi fatto decorrere il termine breve, rendendo l’appello tempestivo entro il termine lungo.

Quanto alla dedotta preclusione delle eccezioni sollevate dall’Istituto in appello, la Corte qualifica l’eccezione di pagamento come eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio e proponibile anche per la prima volta in secondo grado. La giurisprudenza richiamata esclude che essa sia soggetta alla barriera delle eccezioni in senso stretto, trattandosi di fatto estintivo del credito.

La Corte rileva poi l’inammissibilità delle censure relative alla riapertura dell’istruttoria e alle osservazioni sulla CTU di primo grado, trattandosi di critiche alle valutazioni di merito non supportate da error in procedendo. La ricorrente difetta altresì di interesse quanto all’eccezione di nullità del ricorso introduttivo, superata dalla decisione di merito.

È invece fondato il motivo sulle spese. La Corte afferma che, essendo la parte ammessa al beneficio e avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva, nulla doveva disporsi a suo carico in primo grado. Parimenti in appello tale dichiarazione era stata regolarmente depositata. Trova applicazione l’art. 152 disp. att. c.p.c., che esclude la condanna del non abbiente soccombente. Cassata la sentenza sul punto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiarando non ripetibili le spese di entrambi i gradi, con le spese di CTU a carico dell’INPS, e compensa le spese di legittimità per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *