Mansioni superiori del collaboratore esterno: differenze retributive anche senza legittima assegnazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16943 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
I collaboratori assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 90, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, con rapporto regolato dal CCNL degli enti locali, sono lavoratori subordinati. Ove siano assegnati a mansioni di categoria superiore, ferma la nullità dell’assegnazione, spetta loro il diritto, ex art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, alla differenza tra il trattamento economico iniziale della categoria superiore e quello della categoria di inquadramento, per il periodo di svolgimento prevalente delle mansioni. Tale diritto non è condizionato alla legittimità dell’assegnazione né all’esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova unico limite nell’espletamento avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, nella fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o in situazioni di illiceità per contrasto con norme fondamentali o principi basilari pubblicistici dell’ordinamento. Gli uffici di staff hanno durata rapportata a quella dell’organo politico, con carattere fiduciario: qualora il termine sia previsto dopo un anno, la proroga non richiede né forma scritta né stipula di un nuovo contratto.
Il Fatto
Il lavoratore, collaboratore esterno a tempo determinato nominato dal Sindaco, ha ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale per il pagamento dell’importo residuale vantato a titolo di maggiori spettanze, in linea con la categoria economica D1 del CCNL Regioni ed enti locali e non con quella C1 corrisposta in costanza di rapporto, per l’attività svolta dal 2008 al 2011.
La P.A. ha proposto opposizione, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’indebita percezione di una somma versata in eccesso e la nullità del contratto a termine. Il Tribunale ha rigettato opposizione e domanda riconvenzionale; la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando la qualificazione del rapporto, l’inquadramento nella categoria D e la mancanza di un valido contratto scritto per gli anni dal 2009 al 2011.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, per la loro stretta connessione, qualificandoli infondati. Muovendo dall’art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000, ha ricavato la natura subordinata del rapporto anche dall’applicazione del CCNL Regioni ed autonomie locali, richiamando l’orientamento consolidato sui rapporti costituiti ex art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000, di natura subordinata e assimilabili a quelli in esame perché attribuiti a tempo determinato fuori dotazione organica per esigenze temporanee ed eccezionali (Cass., Sez. L, n. 12837 del 2024; Cass., Sez. L, n. 32492 del 2018).
Da tale qualificazione discende l’applicazione del principio secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore assegnato a mansioni di categoria superiore ha diritto, per il periodo di svolgimento prevalente, alla differenza tra il trattamento economico iniziale della categoria superiore e quello della categoria di inquadramento (Cass., Sez. L, n. 22958 del 2024). Il diritto al compenso non è condizionato ai presupposti di legittimità dell’assegnazione né alle previsioni della contrattazione collettiva, in ossequio al principio dell’art. 36 Cost. (Cass., Sez. 6-L, n. 2102 del 2019).
Il limite è stato individuato nei soli casi di espletamento all’insaputa o contro la volontà dell’ente, di fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o di illiceità per contrasto con norme fondamentali o principi basilari pubblicistici dell’ordinamento (Cass., Sez. L, n. 24266 del 2016). Non ogni violazione della disciplina del rapporto impedisce l’applicazione dell’art. 52: la violazione deve essere così grave da precludere il sorgere del diritto, come nel caso di svolgimento di professioni sanitarie senza titolo abilitativo (Cass., Sez. L, n. 8690 del 2018). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato lo svolgimento del rapporto nella sua esistenza ed entità con valutazione di fatto non contestabile.
Quanto alla forma della proroga, la Corte ha osservato che un contratto scritto esiste ed è quello concluso nel 2008, non contestato: il problema non riguarda l’esistenza del titolo scritto, ma la legittimità delle proroghe non tradotte in nuovi contratti. Nessuna norma impone di redigere un nuovo contratto; il d.lgs. n. 368 del 2001 non richiede la forma scritta per la proroga (Cass., Sez. L, n. 8443 del 2020). La natura fiduciaria dell’incarico giustifica, inoltre, una durata rapportata a quella dell’organo politico (Cass., Sez. L, n. 22325 del 2024). Generiche, infine, le contestazioni sulla copertura finanziaria, non accertata dalla corte territoriale. Il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
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