Inadempimento bancario e nesso causale interrotto dalla condotta del correntista (Cass. civ. Sez. I n. 17174 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale della banca per la tardiva esecuzione di un ordine di bonifico urgente, l’accertato inadempimento dell’istituto di credito non comporta di per sé il risarcimento del danno quando il nesso di causalità risulti interrotto da una causa sopravvenuta imputabile al danneggiato. Ai sensi del concorso di cause di cui all’art. 41 cod. pen., applicabile anche in materia civile, il rapporto causale non è escluso dal concorso di più cause, salvo che sia raggiunta la prova dell’esclusiva efficienza causale di una sola, pur se imputabile alla stessa vittima dell’illecito. La vittima di un fatto illecito ha l’obbligo giuridico di attivarsi, in adempimento del dovere di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ., per ridurre o elidere le conseguenze dannose, obbligo che cede solo dinanzi ad attività gravose, eccezionali o che comportano notevoli rischi. La mancata osservanza della procedura contrattuale prevista per l’esercizio dei diritti, quando avrebbe consentito di limitare il pregiudizio, costituisce causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso eziologico con l’inadempimento della banca.

Il Fatto

Il correntista, titolare di un conto presso una banca, aveva impiegato una rilevante liquidità in un comparto remunerato, in scadenza al 30 giugno 2015. Intendeva destinare le somme svincolate alla sottoscrizione di stock options su azioni riservategli in forza di un piano, da esercitare entro il 4 luglio 2015, con possibilità di rivendita dei titoli a partire dal 5 agosto 2015.

Il 3 luglio 2015, avvenuto l’accredito, il correntista impartì un ordine di bonifico urgente che, secondo le norme contrattuali, impartito prima delle ore 15,30, avrebbe dovuto essere eseguito in giornata. L’operazione fu invece eseguita solo il 6 luglio. Il Tribunale di Milano accolse la domanda risarcitoria; la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29 gennaio 2021, riformò la decisione, accogliendo l’appello della banca. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 1218, 1223, 1227, 2727, 2729 e 2697 cod. civ., dichiarandoli inammissibili. Le censure attengono al merito e non attingono in toto le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, pur avendo accertato l’inadempimento della banca, aveva escluso la prova del nesso causale per una pluralità di ragioni: la mancata dimostrazione del rispetto della procedura di esercizio delle opzioni, mediante produzione della relativa scheda; la condotta colposa del correntista, che non aveva receduto anticipatamente dal comparto per procurarsi la liquidità necessaria; la possibilità, per il danneggiato, di rivendere le azioni nella seconda finestra temporale del 28 ottobre, sebbene a prezzo lievemente inferiore.

Il ricorrente non ha attinto la prima ratio, incentrata sulla mancata prova dell’osservanza della procedura contrattuale. L’osservanza di tale procedura avrebbe comunque consentito di esercitare fruttuosamente i diritti, vendendo i titoli nella finestra di ottobre. Su questo punto la Corte enuncia il principio di diritto: in caso di concorso di cause, il rapporto causale non è escluso da cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, salvo che sia provata l’esclusiva efficienza causale di una sola, ancorché imputabile alla vittima.

Richiamando un consolidato orientamento, la Corte ribadisce che la vittima dell’illecito deve attivarsi, in forza del dovere di correttezza, per limitare il danno, con cedimento dell’obbligo solo dinanzi ad attività gravose, eccezionali o rischiose. Nella specie, l’omessa realizzazione della procedura prevista dal regolamento delle opzioni ha costituito causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso eziologico con l’inadempimento bancario; risultano irrilevanti i motivi dell’inosservanza.

La Corte esclude inoltre che i motivi attingano la ratio relativa alla tardiva liquidazione del comparto, non avendo il ricorrente allegato e dimostrato il proprio diritto di utilizzare le somme alla scadenza contrattuale: la banca aveva applicato i due giorni di valuta, circostanza non contestata. Il quarto motivo, sulle spese, è dichiarato conseguentemente inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio e al pagamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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