La mancata impugnazione dell’autonoma ratio decidendi rende inammissibile il motivo di ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 14474 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, l’omessa impugnazione di una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado rende inammissibile il motivo di gravame, essendo tale statuizione idonea a sorreggere autonomamente il decisum. In sede di ricorso per cassazione, è parimenti inammissibile il motivo che, anziché censurare la statuizione di inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione dell’altra ratio, critichi direttamente l’esattezza di quest’ultima, come enunciata dal giudice di primo grado. L’assenza di contestazione o l’ammissione della cessione del credito preclude il rilievo d’ufficio della mancata prova del relativo contratto, gravando l’onere probatorio sulla parte che sollevi la questione.
Il Fatto
Il Tribunale di Velletri ingiungeva a due società il pagamento di una somma in favore di una banca cessionaria di crediti. L’opposizione a decreto ingiuntivo, fondata sulla carenza di legittimazione attiva della cessionaria per difetto di prova della cessione, veniva rigettata con sentenza, confermata poi dalla Corte d’Appello di Roma. La corte territoriale dichiarava inammissibile il motivo di appello relativo alla legittimazione, rilevando che gli appellanti non avevano impugnato una delle due rationes decidendi poste dal primo giudice. Avverso tale decisione gli originari opponenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sull’onere della prova e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato il primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 112, 113, 115 e 346 c.p.c., nonché degli artt. 1264 e 2697 c.c.. Il motivo è stato dichiarato inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la sentenza impugnata si era risolta nella constatazione che il motivo di appello era inammissibile per mancata impugnazione dell’altra ratio decidendi enunciata dal Tribunale. Richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 3840 del 2007, la Corte ha affermato che parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare solo la seconda ratio, perché logicamente preliminare in quanto inerente all’insussistenza della potestas iudicandi. Nell’illustrazione del motivo, invece, la parte non ha contestato l’assunto della corte territoriale circa l’assenza di impugnazione, ma ha censurato l’esattezza della ratio come enunciata dal tribunale, svolgendo una critica che avrebbe dovuto essere proposta con l’atto di appello.
Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1264 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c., è stato invece ritenuto infondato. La Corte ha precisato che l’assenza di contestazione sulla cessione, o l’ammissione della stessa cessione ravvisabile nella circostanza della contestazione della sola sua opponibilità, precludeva il rilievo d’ufficio della mancata prova del relativo contratto. Il ragionamento di parte ricorrente è stato giudicato privo di pregio, risultando corretta la motivazione della corte territoriale sulla preclusione della contestazione con la memoria ex art. 183, n. 3, c.p.c..
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.600,00, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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