Omessa ammissione della prova testimoniale e vizio di motivazione nella quantificazione della somma mutuata (Cass. civ. Sez. 2 n. 19994 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio, quale la prova testimoniale o per interpello, si traduce in un vizio della sentenza quando il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova è denunciabile per cassazione se la prova non ammessa è idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. La motivazione è affetta da contraddittorietà insanabile e viola il “minimo costituzionale” quando il giudice rigetta la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova.
Il Fatto
La ricorrente otteneva un decreto ingiuntivo per la restituzione di una somma di denaro data a mutuo. Il debitore proponeva opposizione, contestando la causale della dazione e l’ammontare del credito. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello, in parziale riforma, riduceva la somma dovuta, ritenendo non provata la misura del credito vantato e omettendo di ammettere le prove orali reiterate dall’attrice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato in via pregiudiziale il motivo relativo al valore probatorio dei messaggi, rilevando che la censura sulla quantificazione si traduceva in una richiesta di rivalutazione delle prove documentali, preclusa in sede di legittimità. Tuttavia, ha ritenuto incongrua la giustificazione addotta dalla Corte territoriale per escludere l’ammissione della prova testimoniale e per interpello, reiterata in grado di appello.
Il giudice di merito aveva negato che dai documenti risultasse riconosciuto l’ammontare della somma ricevuta in prestito, ma aveva comunque rigettato la prova orale ritenendola superflua. La Corte ha osservato che, in tale contesto, la prova orale volta a dimostrare la misura delle somme ricevute sarebbe stata dirimente, poiché la decisione sulla quantificazione si fondava esclusivamente sulle ammissioni dell’opponente.
Richiamando il principio secondo cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio integra un vizio della sentenza quando il giudice fonda la decisione sull’inosservanza dell’onere probatorio, la Corte ha evidenziato che il rigetto della prova era stato privo di motivazione e inficiato da logica incoerenza. I capitoli di prova concernevano elementi fattuali oggettivi, astrattamente idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa nella misura indicata dalla mutuante.
La motivazione è stata ritenuta affetta da contraddittorietà insanabile, perché la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare l’ammissione della prova orale dopo aver escluso che dai documenti emergesse l’entità del credito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, restando assorbiti i motivi sulle spese e sulla pretesa ultrapetizione.
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Nota della Redazione
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