Rinuncia al ricorso accettata e compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. II n. 17274 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente notificata e accettata dalla controricorrente, con contestuale compensazione delle spese processuali, produce l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Il provvedimento che dichiara l’estinzione non contiene alcuna statuizione sulle spese nei confronti della parte che ha aderito alla rinuncia, in coerenza con l’ultimo comma della richiamata disposizione. La rinuncia, intervenuta prima della decisione, preclude l’esame dei motivi di ricorso e determina la definizione del procedimento senza pronuncia sul merito delle censure proposte.

Il Fatto

Una condomina di un complesso immobiliare aveva agito davanti al Tribunale di Cagliari per ottenere la declaratoria di nullità di alcune delibere assembleari e di una clausola del regolamento condominiale che ammetteva la sostituzione dei condomini assenti da parte dei rappresentanti di zona, anche nell’esercizio del diritto di voto. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, dichiarando la nullità della clausola e delle deliberazioni adottate in una delle sedute.

Una società condomina, assumendo di non aver ricevuto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e che l’amministratore era rimasto inerte, aveva proposto appello. La Corte d’Appello di Cagliari aveva dichiarato il gravame inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell’appellante, qualificata come litisconsorte pretermesso, ritenendo che essa fosse legittimata al più a proporre opposizione di terzo ex art. 404, comma 1°, cod. proc. civ. Avverso tale pronuncia la società aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato in data 6.6.2025 la rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese processuali, notificata alla controricorrente. Quest’ultima, in pari data, ha accettato la rinuncia.

La Corte rileva la ritualità dell’atto: la rinuncia risulta notificata e accompagnata dall’accettazione della controricorrente. Sussistono quindi i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., non dovendosi procedere all’esame dei motivi articolati.

Quanto alle spese processuali, la Corte non adotta alcuna statuizione in favore della controricorrente, in applicazione dell’ultimo comma della medesima disposizione, poiché quest’ultima ha aderito alla rinuncia. Nessuna pronuncia è resa nei confronti del soggetto rimasto intimato.

Il procedimento iscritto al n. 3040/2020 R.G. è pertanto dichiarato estinto. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, senza necessità di trattazione nel merito delle censure relative agli artt. 339, 404 e 102 cod. proc. civ., rimaste assorbite dalla definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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